La Nuova Sardegna

Sassari

Non necessariamente diritto di abitazione “fa rima” con B&B

Non necessariamente diritto di abitazione “fa rima” con B&B

Occupo un appartamento a fronte di un diritto di uso abitazione che ha i requisiti edilizi per destinare due camere, con relativo bagno esclusivo, ad attività senza partita Iva di B&B. Avendo il...

08 febbraio 2017
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Occupo un appartamento a fronte di un diritto di uso abitazione che ha i requisiti edilizi per destinare due camere, con relativo bagno esclusivo, ad attività senza partita Iva di B&B. Avendo il diritto di uso abitazione, posso avviare tale attività sottoponendomi alla prassi comunale in materia?

I diritti di uso e di abitazione su beni mobili ed immobili risultano fortemente limitati dal momento che tendono a soddisfare interessi personali del titolare il più delle volte legate a fenomeni di successione a causa di morte. Gli artt. 1021 e 1022 cod. civ., infatti, subordinano l’esercizio di detti diritti ai bisogni famigliari, risultando così vietato la cessione e la locazione dei beni gravati da questo diritto. L’attività di bed and breakfast, benché non assimilabile ad un esercizio commerciale, non risulta compatibile con il diritto di abitazione dal momento che consente l’alloggio di soggetti diversi dal nucleo familiare a fronte di un corrispettivo. Sul punto, inoltre, è bene evidenziare come l’art. 1026 cod. civ. consente di applicare le norme sull’usufrutto ai diritti d’uso e abitazione purché compatibili. Ebbene, come noto, nell’usufrutto di immobili non è consentito cambiare destinazione economica del bene, circostanza che andrebbe necessariamente a collidere con l’attività di bed and breakfast. La giurisprudenza, infatti, ha affermato che l’esercizio di un’attività di affittacamere da parte dell’usufruttuario è subordinata al consenso del nudo proprietario sicché anche nell’ambito del diritto di abitazione sarà necessario un atto di assenso del concedente senza il quale non parrebbe essere ammissibile l’apertura di un B&B. Stante il richiamo alla disciplina dell’usufrutto, operato dalla legge, l’attività richiesta non parrebbe praticabile nel caso rappresentato, salvo espressa autorizzazione da parte del concedente il diritto di abitazione. (Avv. Giuseppe Bassu)

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