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Sassari

Beneficio d’inventario, chi vende deve prima chiedere il permesso

Beneficio d’inventario, chi vende deve prima chiedere il permesso

Siamo proprietari con i miei fratelli del 33% di un immobile ereditato da nostro padre. Un altro 33% è degli eredi di mio zio, il rimanente 34% di alcuni cugini che hanno ereditato con beneficio d’inv...

01 febbraio 2017
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Siamo proprietari con i miei fratelli del 33% di un immobile ereditato da nostro padre. Un altro 33% è degli eredi di mio zio, il rimanente 34% di alcuni cugini che hanno ereditato con beneficio d’inventario la quota di una zia. Di comune accordo abbiamo messo in vendita l’immobile. Qualora si trovasse l’acquirente, come sarebbe la situazione dei cugini che hanno accettato col beneficio d’inventario, considerando che i 10 anni dalla morte della de cuius scadono nel 2021? Questo fatto potrebbe impedire la vendita o comunque creare problemi a noi proprietari delle altre quote?

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d’inventario, i quali vogliano vendere o compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni ereditari, hanno l’obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione. La regola riguarda sia i beni immobili che i beni mobili (entro 5 anni dall’accettazione) e serve ad impedire che siano pregiudicati gli interessi di creditori e legatari.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario e, di conseguenza, egli risponderà dei debiti dell’eredità anche con il proprio patrimonio personale. Nessun problema invece per i proprietari delle altre quote.

L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell’ultimo domicilio del defunto al momento della morte.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori, interdetti, inabilitati), deve essere sentito il giudice tutelare.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello.

L’assistenza del difensore è facoltativa.(Ufficio studi Consiglio notarile)

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