La Nuova Sardegna

Sassari

Ricorso al Tar contro il voto a maggio

di Giovanni Bua
Ricorso al Tar contro il voto a maggio

L’ex consigliere Aiello si rivolge all’esperto avvocato Allena che deposita una richiesta di sospensiva: molte le irregolarità

19 aprile 2014
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SASSARI. La vendetta è un piatto che va gustato freddo. E l’ex consigliere comunale di opposizione Isidoro Aiello ha deciso di gustarselo tutto, provando a far saltare per aria non i suoi avversari politici (con i quali, tra l’altro, era alleato alle recenti Regionali in cui era candidato) ma le intere elezioni comunali. L’arma scelta è quella di un ricorso al Tar, con istanza di sospensiva urgente delle procedure di voto, che presumibilmente verrà discussa il 30 aprile. Ricorso affidato a uno che della materia se ne intende: l’avvocato civilista Gianni Allena. Che, già nel 2001 insieme a un gruppo di colleghi, mise in piedi una granaiola di ricorsi contro le elezioni amministrative di Olbia, facendole alla fine annullare.

IL RICORSO. I temi sollevati da Allena, su richiesta del professore di neurologia ex Idv passato ora con Sardegna pulita di Salvatore Lai, sono in gran parte noti, e anche sollevati (dallo stesso Aiello, ma anche da altri consiglieri di opposizione) nella convulsa fase della decadenza di Ganau, poi trasformatasi in dimissioni. Ma Allena li ha messi tutti in fila in un corposo e assai circostanziato ricorso, che si muove nel caos delle bizantine normative elettorali nazionali e regionali, e chiede convintamente che la nomina del commissario sia annullata, il voto di maggio venga revocato, e torni in carica il vecchio consiglio comunale, guidato dal vicesindaco, che porti a termine la consiliatura. Ma vediamo alcuni dei fatti presentati a suffragio della sua tesi,

LE DIMISSIONI. Ganau ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco presentandole al protocollo del Comune il 7 marzo. Secondo Allena però la data che fa fede è quella della presentazione al consiglio, l’11 marzo. Le dimissioni hanno bisogno di 20 giorni per diventare effettive, il decreto di scioglimento del consiglio comunale del 28 marzo sarebbe quindi illegittimo. «Il vizio – spiega il ricorso – travolge ovviamente l’intero procedimento e tutti gli ulteriori atti». A iniziare dalla fissazione delle elezioni, che deve avvenire almeno 55 giorni prima del voto. Proseguendo con la nomina del commissario, illegittima in quanto avvenuta prima che le dimissioni fossero effettive e in presenza di un rilievo di incompatibilità del sindaco.

LA LEGGE NAZIONALE. Anche ammesso però che si voglia ritenere valida la data i cui le dimissioni sono state protocollate, per il ricorrente è comunque troppo tardi, La legge regionale in materia infatti (la 2/05) disciplina solamente le elezioni che avvengono per naturale scadenza di mandato. Per i casi eccezionali invece (dimissioni o decadenza) si fa riferimento al la legge nazionale. «Che dice – spiega il legale – che se le condizioni si sono verificate dopo il 24 febbraio, come è pacifico che sia successo il voto si svolgerà tra il 1 aprile e il 1 luglio dell’anno successivo. Il 2015 quindi».

IL TAR. Il limite insomma non sarebbe stato il 30 marzo ma il 24 febbraio, e il rilievo, se accolto dal Tar, renderebbe non valido il decreto del presidente della Regione con cui si fissa la data per le consultazioni elettorali. Con il Tar che si dovrà pronunciare anche su alcuni altri passaggi molto convulsi tra quelli che portarono infine alle dimissioni del sindaco in un drammatico ultimo consiglio comunale. La richiesta del ricorrente è di sospendere il voto del 25 maggio. La risposta dovrebbe arriva già il 30 aprile.

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