La Nuova Sardegna

Sassari

Il giudice non può fare preferenze nelle divisioni

Tre fratelli eredi di un immobile dove uno di loro ha la sede dell’azienda

22 gennaio 2014
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Sono erede assieme agli altri tre fratelli, di un immobile lasciato da mio padre, recentemente scomparso. Attualmente due fratelli vivono nell’immobile ed uno di questi svolge un’attività commerciale (ufficio di rappresentanza non aperto al pubblico) con sede nello stesso stabile. Ci chiedevamo se la presenza di questa attività commerciale costituisca un problema per la suddivisione dell’immobile stesso tra gli eredi.

Il fratello titolare dell’attivitá commerciale può, per fare un esempio, rivendicare una parte dell’immobile, oppure rifiutarsi di trasferire la sede della sua attività ostacolando cosí la vendita della casa?

Il solo fatto che due fratelli occupino l’immobile sia per abitazione che per attività commerciale o professionale non attribuisce loro maggiori diritti rispetto a quelli vantati dagli altri eredi. Né l’occupazione del locale da parte di uno degli eredi è di impedimento ad una eventuale divisione ereditaria o ad una vendita. (art. 713 del Codice civile)

È , però, certo che sia per dividere che per vendere occorre il consenso di tutti gli eredi , che gli immobili siano “comodamente” divisibili e – nel caso di vendita – che siano “liberi da persone e cose”

Altra soluzione potrebbe essere l’acquisto da parte di ciascuno degli occupanti delle quote degli altri eredi ma - ovviamente- anche questa soluzione presuppone l’accordo di tutti e tre gli eredi.

Se non si raggiunge un accordo per la vendita a terzi o tra coeredi, né si raggiunge un accordo per la divisione e non è possibile alcuna altra conciliazione degli interessi, l’unica possibilità offerta dalle nostre leggi è il ricorso al magistrato per ottenere la divisione giudiziale. Se il bene non è materialmente o giuridicamente divisibile, il magistrato ne predisporrà la vendita al migliore offerente che potrebbe essere anche uno dei condividenti. Nell’ipotesi in esame non è possibile che il magistrato – a parità di offerta – possa “preferire” il coerede che ha una quota maggiore (articolo 720 c.c.) in quanto le quote di partecipazione all’eredità sono uguali.

Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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