La Nuova Sardegna

Sassari

Lui, lei, l’altro, la figlia e l’eredità contesa

Lui, lei, l’altro, la figlia e l’eredità contesa

L’ex moglie nomina il nuovo compagno usufruttuario di tutti i beni. Nel testamento sono stati violati i diritti del marito

15 gennaio 2014
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Sposato nel 1991 in comunione dei beni, una figlia oggi di 22 anni, nel 2007 a seguito di una separazione lascio la casa coniugale e al mio posto subentra un nuovo convivente di mia moglie. Con mia figlia si interrompono i rapporti. Il 19 dicembre del 2010 mia moglie muore in ospedale in seguito a un tumore. Mi adopero per tutte le pratiche: successione, interruzione della pensione di invalidità e altro, ma ovunque andavo era già passato un altro. La stessa persona continua a vivere nella casa di mia moglie con mia figlia, che non vuole più avere rapporti con me. In seguito, ho saputo di un testamento redatto in ospedale da mia moglie che nomina erede universale di tutto mia figlia e usufruttuario di case e terreni il suo convivente. Io non compaio. A maggio 2011 l’avvocato inizia la pratica per impugnare il testamento. A oggi ancora nemmeno una udienza. Come mai il notaio ha potuto accettare questo testamento dove mia figlia non è padrona di niente e io sono stato escluso?

Le norme in tema di successione prevedono, nel caso in cui il testatore lasci un figlio ed il coniuge, seppur separato legalmente, purché senza addebito, che a questi ultimi sia riservata una quota di eredità, la c.d. quota di legittima, pari ad un terzo ciascuno (art. 542 c.c.). Non spettano invece al coniuge separato i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano in quanto l’unità immobiliare, oltre a dover essere di proprietà del defunto o comune, deve potersi considerare, al momento della morte, come quella di abituale coabitazione. Le disposizioni testamentarie poste in essere dalla testatrice in ospedale ledono, per quanto si legge nel quesito, il diritto di legittima del coniuge separato. Tali disposizioni testamentarie tuttavia non sono considerate dalla legge invalide. È possibile che esse vengano impugnate dal coniuge escluso dal testamento con apposita azione di accertamento costitutivo, c.d. azione di riduzione, idonea a ridurre le disposizioni lesive di legittima ed a reintegrare la stessa secondo le quote di diritto determinate dalla legge. In alternativa il notaio, se le parti sono d’accordo, potrebbe stipulare un contratto avente per oggetto l’integrazione della legittima. Non trattandosi di disposizioni testamentarie invalide ed in particolare modo nulle, il notaio poteva ricevere il testamento lesivo della legittima, fermo restando il suo dovere professionale di avvertire la testatrice della possibile impugnativa da parte del coniuge separato, escluso dal testamento.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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