La Nuova Sardegna

Sassari

Patti chiari e amicizia lunga con i soci stranieri

È possibile inserire nel contratto eventuali integrazioni volute dalle parti

24 maggio 2017
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Secondo voi, notai, è possibile inserire nell'atto di costituzione di una società all'estero clausole contrattuali non previste dall'ordinamento o dalla prassi di quel Paese, e invece normali in Italia, per tutelare i diritti del socio italiano? Il notaio di questo paese comunitario dice che si tratta di una procedura complicata e ci ha sconsigliati.
Gentile lettore, relativamente alla sua domanda si potranno fornire solo indicazioni di massima circa la costituzione di società che presentano profili di internazionalità; le quali sicuramente valgono per l’Italia, ma che vengono applicate anche dalla maggior parte degli altri Stati. Storicamente vi sono due criteri di collegamento in materia di costituzione di società: il luogo di costituzione della società oppure il luogo della sede reale della società. Il primo criterio stabilendo che norme da applicarsi sono quelle dello Stato di costituzione fa sì che si crei una certa concorrenza tra Stati, i quali avranno interesse a dettare legislazioni societarie più appetibili da soggetti esterni per far sì che nel loro territorio nascano nuovi soggetti economici. Il secondo criterio di collegamento applica alla società anche le norme di altro Stato diverso da quello di costituzione; tende ad assoggettare alla legislazione nazionale quelle società che pur se costituite all’estero hanno una connessione interna con la economia, l’ordinamento e i cittadini di un altro Stato. Tale secondo criterio di collegamento correttivo si rende necessario perché il contratto costitutivo di una società non limita i suoi effetti ai soli soci ma crea un soggetto naturalmente destinato a rapportarsi con soggetti terzi che non possono essere costretti a conoscere le norme di Stati diversi rispetto a quello entro il quale operano.
Detto ciò in generale, fermo restando che la legge regolatrice della società deve essere solo una, non essendo possibile assoggettare il medesimo ente ad una legislazione per determinati aspetti ed alla legislazione di altro Stato per altri, solitamente è possibile quando si costituisce una società che presenta profili di internazionalità che la stessa contenga istituti o norme non utilizzati nel Paese di costituzione ma comuni in altri Stati; l’ingresso di istituti di diritto straniero quasi mai viene negato dal legislatore sic et simpliciter, valendo sempre la volontà delle parti.
In Italia e in molti altri Stati vi sono però correttivi: il primo si riferisce a quelle norme cosiddette di applicazione necessaria, cioè quelle norme che in considerazione del loro oggetto e del loro scopo debbano essere applicate sempre anche se le parti fanno riferimento ad una legge straniera; il secondo è il cosiddetto ordine pubblico internazionale, cioè quei principi fondamentali, non importa se codificati o meno, della nostra civiltà giuridica. Detti principi vengono individuati dal giudice nazionale, il quale verifica se l’applicazione della norma straniera produce effetti inaccettabili per l’ordinamento giuridico. Occorre evidenziare anche che l’ordine pubblico internazionale è per sua natura mutevole nel tempo e si adegua all’evoluzione della società e del suo diritto, come evidenziato anche dalla nostra Corte Costituzionale. Quindi si possono “importare” istituti stranieri se gli stessi non impediscano di fatto l’applicazione delle norme di applicazione necessaria e non siano contrati all’ordine pubblico. Concludendo, poiché si sta costituendo una società in uno Stato estero, si dovrà necessariamente costituirla secondo i tipi e le regole previste inderogabilmente dalla legislazione di quello Stato.
Eventuali integrazioni volute dalla volontà delle parti saranno possibili solo ove sia in prima battuta possibile integrare la disciplina legale e successivamente gli stessi non snaturino il tipo di società che quel Paese conosce e non contrastino con il suo ordine pubblico. Non conoscendo lo Stato ove verrà costituita la società, resta da capire tali valutazioni a chi competono tali valutazioni secondo le leggi di quello Stato.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
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