La Nuova Sardegna

Sassari

Sardegna e coste, più volumetrie non portano più turisti

Stefano Deliperi *
Un cantiere sul mare
Un cantiere sul mare

L'OPINIONE - Il disegno di legge regionale sul governo del territorio rischia di produrre metri cubi all’infinito. Risultato: la “riminizzazione” delle coste sarde

19 maggio 2017
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Si legge su La Nuova Sardegna (“Per rilanciare il turismo necessaria alta qualità”, 14 maggio 2017) l'intervento dell'assessore regionale dell'Urbanistica Cristiano Erriu a sostegno del disegno di legge della giunta regionale sul governo del territorio, argomentazioni riprese dallo stesso presidente Pigliaru. Il disegno di legge sarebbe il toccasana per il turismo in Sardegna e critiche e obiezioni delle associazioni ecologiste sarebbero frutto solo di «pregiudizio ideologico … immotivato». Spiace, ma l'opposizione al “loro” disegno di legge è dettata solo da fatti concreti. In primo luogo, dovrebbero spiegare in maniera convincente come riaccendere le betoniere a due passi dall'acqua possa incentivare il turismo in Sardegna.

I fattori limitanti sono fondamentalmente gli alti costi e la scarsità dei trasporti aerei e navali, così gli alti costi del soggiorno e la poca qualità dei servizi, come sanno anche i bambini. La possibilità di costruire anche entro la fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina va a degradare proprio la principale attrattiva turistica. L'art. 31 del disegno di legge regionale prevede aumenti volumetrici del 25% anche entro la fascia dei 300 metri dal mare anche con «corpi di fabbrica separati», cioè ville, pur connesse alla gestione alberghiera, come già fatto in base al “piano casa” in Costa Smeralda e oggetto di procedimento penale per violazione delle normative di tutela costiera.

Non solo. Sono consentiti «la previsione di ambiti di potenziale trasformabilità ad essi contigui» e gli ampliamenti degli insediamenti edilizi nella fascia costiera e la trasformazione delle “seconde case” in strutture ricettive alberghiere, anche se nemmeno esistenti (art. 31 e Allegato A, art. A 4, comma 3° del d.d.l.).

Non solo. Possono ottenere gli aumenti volumetrici anche i complessi turistici ricettivi che ne avevano già beneficiato con il “piano casa”. La struttura già ampliata del 25% della volumetria, poi ampliata ancora, può esser un'altra volta ampliata fino al raggiungimento del 25% della volumetria conseguita dopo il primo ampliamento: per esempio, una struttura avente in origine una volumetria di 30 mila metri cubi, può esser stata ampliata a 37.500 metri cubi (cioè + 25%) e ora potrebbe giungere a 46.875 metri cubi (cioè ulteriore + 25%). In pochi anni, nella fascia costiera di massima tutela, la volumetria di una struttura turistico-ricettiva potrebbe crescere di più del 50% della volumetria iniziale. E questo favorirebbe il turismo? In realtà favorirebbe la “riminizzazione” delle coste sarde, proprio quello che si dovrebbe evitare a ogni costo.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989, integrato e modificato dagli artt. 2 della legge regionale n. 23/1993 e 17 della legge regionale n. 8/2015, afferma che «sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi … i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare» con esclusione dei centri abitati e delle zone industriali. Il possibile incremento delle volumetrie fino al 25% di quanto legittimamente esistente per gli esercizi alberghieri era stato inserito dalla citata l.r. n. 23/1993 (art. 2, comma 2°, lettera h) e, ovviamente, non può valere come anatocismo delle volumetrie, “producendo” metri cubi all'infinito.

La sentenza Corte costituzionale n. 189/2016, infatti, ha affermato ancora una volta che le norme di tutela paesaggistica prevalgono sulle disposizioni regionali urbanistiche. La disciplina del P.P.R. afferma riguardo la fascia costiera («risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo»): «nelle aree inedificate è precluso qualsiasi intervento di trasformazione» (art. 20 delle N.T.A. del P.P.R.), mentre è consentita solo la «riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti». Le ristrutturazioni e riqualificazioni si possono ben fare con le volumetrie già esistenti, senza ulteriore “consumo” di territorio pregiato.

* Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

 

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