La Nuova Sardegna

Sassari

L’aspirante erede non potrà estromettere una “legittimaria”

Gentili notai, mio zio qualche anno prima di morire ha legittimato una figlia e successivamente ha sposato una donna con la quale aveva una relazione da lungo tempo. Vi chiedo: i beni acquisiti da...

11 maggio 2017
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Gentili notai, mio zio qualche anno prima di morire ha legittimato una figlia e successivamente ha sposato una donna con la quale aveva una relazione da lungo tempo. Vi chiedo: i beni acquisiti da mio zio per successione paterna e materna (i genitori sono morti molti anni prima) vanno in successione alla sola figlia o vanno divisi equamente tra moglie e figlia?

Gentile signora, quando non esiste un testamento valido, l’eredità viene devoluta secondo le norme della cosiddetta “successione legittima”.

Al riguardo l’articolo 565 del codice civile dispone che «nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato», secondo un ordine preciso.

In particolare, quando il coniuge concorre con un solo figlio l’eredità si devolve in ragione di metà per ciascuno; se i figli sono due o più, spettano al coniuge un terzo dell’eredità e ai figli gli altri due terzi.

Pertanto, nel caso da lei prospettato la moglie e la figlia hanno gli stessi diritti indipendentemente dalla provenienza dei beni e dall’epoca in cui il “nucleo” familiare si sia costituito. Di conseguenza, non avendo suo zio redatto alcun testamento, la massa ereditaria verrà divisa tra la moglie e la figlia in parti uguali.(Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio)

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