La Nuova Sardegna

Sassari

“Fratelli coltelli” in lite per la casa ereditata

“Fratelli coltelli” in lite per la casa ereditata

Il testamento olografo del padre dovrebbe risolvere una situazione difficile. Ma per avere efficacia deve essere pubblicato

11 maggio 2017
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Gli appartamenti costruiti circa quarant’anni fa da mio padre, con l’apporto lavorativo e finanziario mio e di mio fratello, sono occupati in comodato d’uso da 25 anni da due fratelli e dalle loro famiglie. Questi due fratelli non si sono mai degnati di pagare le tasse e come se non bastasse hanno anche prosciugato quasi tutti i risparmi dei miei genitori. Uno di loro da poco tempo ha divorziato e l’appartamento adesso è occupato dalla ex moglie e dai due figli.

Nostro padre, alla morte di mia madre, resosi conto di quanto sua moglie aveva speso per aiutare i figli minori, ha fatto un testamento olografo escludendo ambedue i figli dalla proprietà in questione e lasciando tutto a me e a mio fratello. Il testamento olografo è un documento valido per sfrattare mia cognata? E possiamo considerare parte della eredità dei due fratelli estromessi i soldi da noi spesi per le tasse, il mancato lucro per i canoni di affitto che avremmo potuto incassare, ma anche la manutenzione e i lavori di ristrutturazione dei due appartamenti.

Il suo quesito non è chiarissimo per quanto riguarda gli accordi che potrebbero essere intercorsi tra suo padre e i suoi fratelli che hanno goduto degli appartamenti né per le modalità attraverso le quali (con o senza il consenso dei genitori?) avrebbero beneficiato delle risorse della famiglia.

Lei domanda in primo luogo quale possa utilità possa ricavarsi dal testamento olografo lasciato da suo padre. Il problema non sembra attenere alla validità in sé del testamento olografo, ma alla sua efficacia e alla sua rilevanza sul problema delineato.

Va ricordato che il testamento olografo acquista efficacia, dopo la morte del testatore, solo dopo che sia stato pubblicato da un notaio il quale provvede alla registrazione e alle altre forme di pubblicità prescritte dalla legge. Dopo la pubblicazione, i chiamati sono tenuti ad assolvere ai doveri tributari mediante la dichiarazione di successione. Coloro che, in base al testamento, sono chiamati alla successione possono quindi esercitare pienamente i loro diritti sui beni lasciati dal testatore. Qualora peraltro il testamento contenga delle disposizioni lesive del diritto alla quota del patrimonio del defunto che la legge riserva ad alcune categorie di persone (i cosiddetti “legittimari”: cioé il coniuge, i figli e, in assenza di questi, i genitori) si potrebbe aprire una vertenza circa il riequilibrio delle quote spettanti ai vari soggetti, con conseguente “riduzione” di quanto sarebbe pervenuto agli “eredi testamentari”.

In sostanza lei e l’altro suo fratello, chiamati a succedere con il testamento, potreste esercitare i vostri diritti confrontandoli con quanto spetterebbe agli altri fratelli e tenendo conto di quanto questi ultimi abbiano già ricevuto.

Qualora questo confronto non potesse aver luogo in via bonaria e conciliativa, sarebbe necessario investire della decisione l’autorità giudiziaria. Tutto ciò richiede una precisa esposizione dei fatti ed una quantificazione corretta dei valori dei beni e degli eventuali crediti e debiti di ciascuno.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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