La Nuova Sardegna

Sassari

Il “tira e molla” può far slittare la prescrizione?

Chi compra un bene affetto da vizi ha tempi stretti per agire in giudizio

01 marzo 2017
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Avvocato Bassu, sarò breve. Circa tre anni fa ho acquistato da una ditta 150 mq di pavimentazione in onice lucido, piazzandone 30 mq in quanto risultava difettoso. Ho chiesto il cambio e siamo 3 anni tira e molla. Cosa si può fare?

La vicenda non fa certo “camminare sul velluto” il compratore di 150 mq di pavimentazione e, a ben vedere, nemmeno sull’onice desiderato. La compravendita del bene, evidentemente affetto da vizi che lo rendono inservibile all’uso, deve fare i conti con i rigidi termini di prescrizione e decadenza sanciti dall’art. 1495 c.c. a presidio della certezza dei rapporti tra privati. Il compratore ha l’onere di denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta degli stessi e l’azione giudiziaria si prescrive in un anno dalla consegna della merce. Sono trascorsi circa tre anni dalla consegna della pavimentazione, sicché l’azione giudiziaria tesa a far valere la garanzia parrebbe essere prescritta. Ciò detto, occorre ora interpretare cosa può essere accaduto in quel “tira e molla” indicato dal lettore. Innanzitutto è bene evidenziare come le tempistiche devono essere attentamente analizzate caso per caso al fine di individuare possibili interruzioni della prescrizione. A tal proposito la Cassazione ha affermato l’idoneità, ad interrompere il termine di prescrizione, di una raccomandata con la quale il compratore, oltre alla denuncia di vizi, manifestava l’intimazione di corretto adempimento e l’inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi, con l’effetto sostanziale di costituirla in mora. La disciplina della garanzia per vizi della cosa, inoltre, presenta peculiarità qualora il venditore abbia riconosciuto i difetti e si sia impegnato a rimuoverli. L’impegno del venditore all’eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il diritto ad ottenerne l’adempimento e soggetto stavolta alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale. Pertanto il lettore dovrà poter dimostrare l’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte del venditore e il suo impegno a rimuoverli in modo da poter pretendere in sede giudiziale l’adempimento. In caso contrario l’estinzione del diritto, causato dallo spirare del termine e non interrotto nelle forme previste dalla legge, non consente al compratore di intraprendere proficuamente le azioni giudiziarie.

Avvocato Giuseppe Bassu

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