La Nuova Sardegna

Sassari

Come difendere l’eredità da una zia avida

Come difendere l’eredità da una zia avida

Una storia familiare che ruota intorno a un testamento olografo pubblicato dopo la morte del testatore e del beneficiario

01 marzo 2017
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Buongiorno egregi notai. Nel luglio 2015 é deceduto mio padre e nel settembre dello stesso anno è morta anche una zia di mio padre, vedova e senza figli, con una sola sorella vivente. Questa zia nel 1985 aveva sottoscritto un testamento olografo con cui lasciava tutti i suoi averi a mio padre. Questo documento è stato da me trovato e pubblicato tramite un notaio, ovviamente dopo aver avvisato i parenti eredi. Come vi ho detto, la mia prozia aveva una sorella e mio padre aveva anche lui una sorella, mia zia. È successo che nonostante esistesse un testamento pubblicato a favore del fratello, mia zia paterna ha fatto la successione di sua zia e mia prozia solo a nome suo, dichiarando il testamento nullo in quanto il beneficiario è premorto al testatore. A prescindere dalla validità del testamento che è stato pubblicato, quindi ritenuto valido, è vero che secondo le leggi e la giurisprudenza gli unici eredi della mia prozia sarebbero sua sorella ancora in vita e la sorella di mio padre?

Gentile lettore, ferma la regola che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, il principio è che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Pertanto, come da lei esposto, chi volesse farne valere l’eventuale inefficacia deve preliminarmente impugnare il testamento pubblicato.

Del resto in tutti i casi in cui il loro ascendente non può accettare l’eredità – ad esempio perché premorto – la legge fa al suo posto succedere, per rappresentazione, i discendenti di questi (detti rappresentanti).

Sul punto autorevole dottrina mette in evidenza che la legge non dice che necessariamente colui che viene rappresentato debba essere un figlio o un fratello del defunto testatore e afferma che la rappresentazione opera anche nel caso come il suo, in cui l’erede designato e premorto sia un nipote della testatrice. A questa tesi risulta abbia aderito la giurisprudenza di merito (App. Milano) anche se negli anni Sessanta la giurisprudenza della Cassazione seguiva la teoria più restrittiva, che limita l’operare della rappresentazione in favore dei discendenti dei soli fratelli e delle sorelle del testatore (e non anche dei nipoti).

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

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