La Nuova Sardegna

Sassari

Una “s.c.i.a.” di guai per colpa di una stufa

Una “s.c.i.a.” di guai per colpa di una stufa

Mancata segnalazione inizio attività per la canna fumaria rivelatasi difettosa: l’impresa pagherà i danni ma non la sanzione

22 febbraio 2017
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Avvocato Bassu, ecco come sono caduto in disgrazia per colpa di… una stufa a pellet. Dopo l’acquisto, la ditta venditrice ha provveduto ad installarla nel mio appartamento al quarto piano di un palazzo condominiale, posizionando la canna fumaria che poi è risultata non funzionante e ha affumicato il balcone, le pareti e i balconi a danno del decoro della facciata. Successivamente la ditta è intervenuta, installando una nuova canna fumaria. Il settore tecnico del Comune ha emesso a mio carico una sanzione pecuniaria per «opere eseguite in assenza di scia» con salvezza di danni ai terzi. Ho ricevuto la conferma del reato e pagato la sanzione di 500 euro. Chiedo quale dei due soggetti avrebbe dovuto predisporre la “s.c.i.a.”: l’ignaro acquirente oppure la ditta che ha installato la stufa, addirittura in due interventi. Mi rimane la possibilità di ricorrere?

La “s.c.i.a”, ovvero la “Segnalazione certificata di inizio attività”, è il documento richiesto dalla legge per abilitare l’interessato a svolgere una determinata opera o servizio: in ambito edilizio, la “s.c.i.a” è prescritta dall’art. 23 Dpr 380/11 che sottopone i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio alla comunicazione certificata. Tale prescrizione non inficia le disposizioni civilistiche in materia condominiale a tutela del decoro architettonico e della stabilità dell’edificio che non sono state oggetto del quesito.

La segnalazione di inizio attività, rappresentando un’alternativa “semplificata” al permesso di costruire costituisce, ex art. 11 del Testo Unico in materia edilizia ,un onere per il proprietario dell’immobile, su cui grava il dovere di attivarsi presso le competenti amministrazioni. Pur non avendo contezza dello stato dei luoghi, l’installazione delle canne fumarie indicata nel quesito parrebbe interessare le parti strutturali dell’edificio dal momento che i danni provocati hanno inciso su tutto l’immobile.

La sanzione amministrativa inflitta dal Comune, verosimilmente una “s.c.i.a. tardiva” o altro provvedimento che non rappresenta assolutamente una pena per la commissione di un reato, sembrerebbe dunque fondata e, in ogni caso, non ricorribile dal momento che è stata già saldata.

Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità della ditta che, oltre alla vendita, ha installato la stufa a pellet mediante la posa delle canne fumarie difettose e non funzionanti, parrebbe esserci una responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 1494 cod. civ., in base al quale quest’ultimo risponde dei danni derivati dai vizi della cosa. Pertanto le eventuali spese sostenute per le riparazioni ai balconi e alle facciate dello stabile parrebbero costituire danni che vanno risarciti dal venditore purché non sia trascorso un anno dalla consegna.

Il pagamento della sanzione amministrativa, invece è personale e non può ricadere sull’impresa a cui sono stati commissionati i lavori. Va valutato nel caso di specie, attraverso l’analisi del contratto stipulato, se sia possibile rintracciare un obbligo del venditore di informare il compratore circa la documentazione amministrativa necessaria per l’installazione della stufa su cui si fonderebbe la "rivalsa" verso la ditta per l’intero o parziale ammontare della sanzione pagata.

Avvocato Giuseppe Bassu

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