La Nuova Sardegna

Sassari

I millesimi e gli interessi del singolo condomino

La revisione delle tabelle può essere fatta attraverso azione giudiziale

15 febbraio 2017
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Possiedo un appartamento di 42 metri con annessa cantina dello stesso metraggio. A causa degli alti costi della ristrutturazione (per la cantina è stata chiesta la stessa cifra che per l’appartamento) ho chiesto all’amministratore di modificare i millesimi. Le sedute per la modifica sono andate deserte. Avvocato Bassu, come mi devo comportare?

La modifica delle tabelle millesimali, che esprimono il valore proporzionale delle singole unità immobiliari, è subordinata a rigidi presupposti oggettivi e indipendenti dalla tipologia di lavori da effettuare nel condominio. L’art. 69 disp. att. cod. civ. prevede una ipotesi generale di revisione delle tabelle millesimali che può essere determinata all’unanimità mediante una delibera assembleare idonea ad incidere persino sul regolamento condominiale. La norma citata, inoltre, consente di procedere alla modifica dei valori millesimali, con la tradizionale maggioranza di cui all'art. 1136 co. 2, qualora risulti un errore nelle tabelle oppure sia intervenuta una condizione sull'edificio capace di alterare i valori, quale ad esempio una sopraelevazione.

La legge di riforma del condominio ha ammesso che la revisione delle tabelle millesimali abbia luogo anche nell’interesse di un solo condomino attraverso azione giudiziale.

Ferma restando la diversa natura delle tabelle allegate al regolamento condominiale e quelle adottate successivamente con delibera assembleare, la giurisprudenza afferma che anche queste ultime possono essere rettificate per errore ovvero modificate per sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi attraverso una delibera con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2° c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio) ovvero, in sede giudiziale anche nell’interesse di uno solo dei condomini. Nel caso rappresentato, parrebbe che le tabelle adottate e vigenti nel condominio del lettore siano affette da un errore poiché il valore della cantina è identico a quello dell’abitazione.

Previa valutazione dello stato dei luoghi, della categoria catastale della menzionata “cantina” nonché della superficie delle varie unità immobiliari, l’errore sarebbe emendabile nell’interesse del singolo condomino anche in sede giudiziaria qualora i condomini non dovessero trovare una soluzione pacifica.

Avvocato Giuseppe Bassu

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