La Nuova Sardegna

Sassari

Il nipote “diseredato” non si lamenti: la zia poteva fare ciò che voleva

Primo quesito. Egregi notai, la vostra rubrica è molto interessante e vi faccio i complimenti per la chiarezza. Potete spiegarmi come dovrebbe comportarsi un lontano parente di un de cuius, nel caso...

08 febbraio 2017
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Primo quesito. Egregi notai, la vostra rubrica è molto interessante e vi faccio i complimenti per la chiarezza. Potete spiegarmi come dovrebbe comportarsi un lontano parente di un de cuius, nel caso specifico il figlio di un nipote (figlio di sorella), per impugnare il testamento con cui il parente ha lasciato tutti i suoi beni a un estraneo?

Secondo quesito. Gentili notai dell’Ufficio studi del Consiglio notarile, potreste spiegarmi come si spartiscono le quote ereditarie? Una mia zia, sorella di mia padre, è deceduta lasciano cinque fratelli in vita e dieci nipoti tra i quali tre figli di due fratelli deceduti prima della zia.

Risposta al primo quesito. Il nipote, figlio di sorella, non fa parte di quei soggetti ai quali la legge italiana riserva una quota di eredità: non è cioè “legittimario”. La zia dunque, non avendo alcun vincolo, bene ha potuto lasciare i suoi beni ad un terzo estraneo ed il nipote non potrà impugnare il testamento per lesione di legittima.

Risposta al secondo quesito. Gentile lettore La risposta alla sua domanda è contenuta nel disposto dell’articolo 469 del Codice civile. La divisione delle quote si fa per stirpi. Se una stirpe ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo e per capi tra i membri del medesimo ramo.(Ufficio studi del Consiglio notarile)

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