La Nuova Sardegna

Sassari

Il Comune è il custode delle strade vicinali a uso pubblico

Mentre percorrevo di notte una strada di campagna, dove passano tante macchine per raggiungere le proprie abitazioni, ho avuto un danno alla mia automobile. La ruota di destra è andata a finire in...

07 dicembre 2016
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Mentre percorrevo di notte una strada di campagna, dove passano tante macchine per raggiungere le proprie abitazioni, ho avuto un danno alla mia automobile. La ruota di destra è andata a finire in una profonda buca spaccando il semiasse. Ho fatto tutte le foto e la macchina è stata spostata dal soccorso stradale dal momento che non trattandosi di incidente non sono intervenute le forze dell’ordine. Chi deve pagare e come devo procedere?

Gli automobilisti subiscono di frequente danni alle autovetture causati da alterazioni della strada non segnalate o difficilmente evitabili con la normale prudenza. Per individuare il soggetto responsabile dei danni occorre evidenziare come le strade possono essere private o pubbliche. Trattandosi di un itinerario di campagna destinato a soddisfare un interesse pubblico, in quanto trafficato da veicoli per raggiungere abitazioni, vi sono tutti gli elementi per poter individuare, quella da lei percorsa, una strada vicinale ad uso pubblico. La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere esistente l’obbligo di custodia e manutenzione della strada in capo al Comune, titolare della cura dell’interesse pubblico sotteso all’uso del percorso stradale da parte della collettività per raggiungere la periferia dal centro abitato. Individuato nel Comune il custode, ossia il soggetto tenuto a osservare le regole di manutenzione della strada, è bene specificare a quale titolo debba rispondere dei danni provocati a causa dell’alterazione del manto stradale. La Cassazione ha di recente affermato che, anche per la responsabilità di un ente pubblico, si può configurare l’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c. relativa ai danni cagionati da cose in custodia. La norma indicata prevede una responsabilità oggettiva ossia svincolata dalla prova della colpa del custode il quale dovrà rispondere dei danni per il solo fatto di esercitare un potere di fatto sulla cosa, nel nostro caso sulla strada. Il danneggiato ha il solo onere di provare che il danno subito derivi dalla buca apertasi lungo la strada per la cattiva manutenzione. Naturalmente il danno non deve essere prodotto né dal caso fortuito né dal comportamento imprudente del danneggiato, circostanza che non parrebbe emergere dai dati forniti. Pertanto, previa valutazione di tutti gli elementi del caso, l’automobilista parrebbe legittimato a chiedere il risarcimento del danno cagionato al proprio veicolo.(Avv. Giuseppe Bassu)

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