La Nuova Sardegna

Sassari

Ferito a Nassiriya? Nessun privilegio

di Daniela Scano
Ferito a Nassiriya? Nessun privilegio

Il Tar respinge il ricorso contro il trasferimento di un ufficiale della Brigata Sassari riconosciuto “vittima del terrorismo”

15 febbraio 2016
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SASSARI. Essere una vittima riconosciuta del terrorismo non dà ai militari un diritto a scegliersi il luogo di lavoro e a restare indefinitamente nella sede prescelta. È stata questa, con la sentenza 96/2016, la risposta dei giudici del Tribunale amministrativo della Sardegna a un ufficiale della “Brigata Sassari” rimasto gravemente ferito nell’attentato di Nassiriya dove il 5 giugno del 2006 morì un caporal maggiore e altri quattro soldati restarono feriti. In considerazione dei postumi della sua tragica esperienza in Iraq, che gli erano valsi l’attribuzione della qualifica di “vittima del terrorismo” da parte della direzione generale della Previdenza militare del ministero della Difesa, nel 2014 il sassarino aveva chiesto l’annullamento del suo trasferimento dalla sede di Cagliari del 151° reggimento a quella di Sassari del 152°.

I giudici della seconda sezione (presidente Francesco Scano, consigliere Tito Aru, estensore Giorgio Manca) hanno respinto il ricorso dell’ufficiale dopo avere affrontato il tema delle prerogative legate alla qualifica riconosciuta dallo Stato ai militari rimasti feriti a seguito di atti terroristici. Un tema, questo, che è approdato per la prima volta in un giudizio amministrativo. La novità della questione esaminata ha indotto i giudici, pur dando torto all’ufficiale, a compensare integralmente le spese tra le parti.

Dieci anni fa l’ufficiale partecipò alla missione Antica Babilonia e la sera del 5 giugno comandava un plotone diretto a Tallil. Il suo veicolo saltò in aria a causa di un ordigno fatto esplodere probabilmente con un comando a distanza. Nello scontro a fuoco restò ucciso il caporal maggiore scelto Alessandro Pibiri e altri quattro soldati della Brigata Sassari riportarono gravi ferite. Nel 2007, dopo 374 giorni di malattia, l’ufficiale tornò in servizio e fu trasferito su sua domanda nella sede di Cagliari della Brigata Sassari. Nel suo ricorso al Tar il sassarino, assistito dall’avvocato Alessandro Mariani, ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità presso il comando Brigata meccanizzata “Sassari” in quanto a suo parere disposto in violazione di direttive in materia di “vittime di terrorismo” emanate dallo Stato Maggiore.

«Ad avviso del ricorrente – scrivono i giudici della seconda sezione – tali direttive consentono al personale in servizio permanente che ha riportato ferite o lesioni in missioni operative all’estero con una temporanea inidoneità al servizio militare di ameno novanta giorni di ottenere il trasferimento verso una sede di proprio gradimento in deroga ai termini previsti dalle vigenti direttive sull’impiego del personale».

Ma i giudici sono stati di diverso avviso. Il collegio ha preliminarmente affermato che i trasferimenti dei militari sono considerati alla stregua di “ordini” e pertanto tali provvedimenti non devono essere motivati. In ogni caso, secondo i giudici è più che sufficiente la motivazione addotta dall’amministrazione militare circa la necessità di risolvere una carenza degli organici nel comando sassarese.

Il Tar si è poi concentrato sul punto centrale del ricorso, vale a dire il presunto diritto di una “vittima del terrorismo” a una sede di lavoro di suo gradimento. Anche in questo caso la risposta è stata negativa. La seconda sezione ha condiviso la tesi del ministero della Difesa, rappresentato nel giudizio amministrativo dall’avvocatura distrettuale.

«La speciale disciplina sulla base della quale era stato adottato il trasferimento a Cagliari non può essere intesa come costitutiva di una posizione giuridica di intangibilità dell’interessato, tale da precludere qualsiasi futuro movimento del militare – si legge nelle motivazioni della sentenza 96/2016 del 3 febbraio scorso –. La scelta della sede di proprio gradimento di un militare vittima di terrorismo comporta esclusivamente una deroga alla disciplina sui termini temporali previsti per i trasferimenti dei militari ma non è un diritto alla inamovibilità del militare interessato».

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