La Nuova Sardegna

Sassari

Orizzontale o super, il condominio si paga

Il caso delle villette a schiera di una ex cooperativa con un socio moroso

03 febbraio 2016
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Dopo lo scioglimento della cooperativa di 12 soci residenti in due plessi a schiera separati, di 6 appartamenti ciascuno, l’amministrazione delle parti comuni è a gestione familiare. Una persona non versa quote da oltre un anno. Possiamo agire contro di lui? Lo stesso condomino ha sistemato un bocchettone che sporge in maniera antiestetica su una parete condominiale. Possiamo farglielo rimuovere?

La disciplina del condominio consente di regolare i rapporti tra vicini secondo le regole prescritte dalla legge al fine di risolvere eventuali conflitti. Nel caso di specie i due plessi a schiera, condividendo parti comuni, costituiscono un condominio definito orizzontale o un supercondominio nei confronti del quale si applica la normativa prevista dal Codice Civile. Ciascun condomino è tenuto, anche nel caso di plessi a schiera separati, a partecipare alle spese per la conservazione e godimento delle parti comuni. Dal momento che i dati forniti evidenziano la gestione familiare e priva di regolamentazione del condominio, occorre notare come l’art. 1129 cod. civ. impone la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di otto. Stante l’esistenza di 12 condomini, pare necessaria la nomina di un amministratore del supercondominio che, laddove non si trovasse l’accordo, potrà essere nominato anche dal giudice su ricorso di uno o più condomini. Egli avrà l’obbligo di procedere nei confronti del condomino moroso per il mancato pagamento delle quote relative alle spese, regolarmente fatturate, per la manutenzione del complesso condominiale. Le modalità per il recupero del credito vantato dal condominio consentono di ottenere un decreto ingiuntivo, emesso dal giudice, che condanni il condomino moroso al pagamento delle quote non saldate. Per quanto riguarda l’installazione, da parte del condomino “insolente” oltre che insolvente, del bocchettone sporgente lungo la parete condominiale, si evidenzia il divieto sancito dall’art. 1122 cod. civ. dove sono vietate le innovazioni presso la singola unità immobiliare che “rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio”. Sarà quindi possibile chiedere la rimozione ed eventualmente promuovere un giudizio per la “rimessione in pristino”, ossia per il ripristino della normale struttura architettonica.

Avvocato Giuseppe Bassu

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