La Nuova Sardegna

Sassari

Il diritto di prelazione dell’Area può essere tacitato pagando il 10%

Abbiamo deciso di vendere la casa che nostra madre acquistò dall’Iacp (oggi Area) pervenutaci per successione ereditaria. Come previsto dalla legge, abbiamo informato l’ente perché possa esercitare...

03 febbraio 2016
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Abbiamo deciso di vendere la casa che nostra madre acquistò dall’Iacp (oggi Area) pervenutaci per successione ereditaria. Come previsto dalla legge, abbiamo informato l’ente perché possa esercitare il suo diritto di prelazione. Ufficiosamente ci è stato comunicato che Area non riacquisterà l’immobile ma che richiederà il 10% del valore catastale per l’estinzione del diritto di prelazione. Considerato che l’immobile è stato pagato, come è possibile che vengano richieste ulteriori somme?

I limiti che la legge dispone a carico degli assegnatari di case di edilizia pubblica mirano ad evitare possibilità di speculazioni in danno allo Stato, visto che le cessioni avvengono a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. La disciplina delle cessioni è complessa e varia a seconda di quando è stato stipulato l’atto. Nel caso proposto, sembra trattarsi di cessione fatta in applicazione dell’articolo 28 della legge 513/77. In questo caso, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di volere rivendere da parte dell’assegnatario (o dei suoi eredi), l’Area potrebbe esercitare il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La richiesta di una somma di denaro da parte di Area trova la sua ragione nell’art. 25 della legge 560/93: «Il diritto di prelazione (...) si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali». Nella prassi, l’Area richiede sempre il versamento del 10% per “rinunciare” al diritto di prelazione, evidentemente sul presupposto di essere intenzionata a riacquistare l’immobile. Col pagamento, l’assegnatario venditore elimina questo rischio. Se viceversa l’assegnatario venditore fosse un “amante del rischio”, effettuata la comunicazione potrebbe limitarsi ad attendere 60 giorni. Se l’Area comunicherà di non essere interessata, potrà vendere senza aggravio di spesa, ma nel caso che l’Area decidesse di riacquistare, avrebbe un danno perché percepirebbe un prezzo che la legge determina in misura inferiore a quello di mercato.(Ufficio studi)

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