La Nuova Sardegna

Sassari

Al Codice del consumo non piacciono i “kaski” con l’inganno

In un tratto di strada bagnato ho perso il controllo della mia auto e ho sbattuto, fortunatamente a bassa velocità, contro il guardrail. Il vetro del faro destro si è completamente rotto e ci sono...

13 gennaio 2016
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In un tratto di strada bagnato ho perso il controllo della mia auto e ho sbattuto, fortunatamente a bassa velocità, contro il guardrail. Il vetro del faro destro si è completamente rotto e ci sono varie ammaccature lungo la carrozzeria. Dato che ho un’assicurazione kasko ho fatto immediatamente “richiesta di indennizzo” alla mia assicurazione. Dopo qualche mese mi ha risposto che la domanda non poteva essere presa in carico perché non avevo utilizzato i loro moduli e recarmi presso la loro assicurazione, respingendola. È corretto?

La diffusione delle polizze assicurative “kasko”, che provvedono ad erogare un indennizzo per tutti i sinistri subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione stradale, ha comportato l’aumento delle tecniche di autotutela da parte delle compagnie assicuratrici. In particolare nei contratti di assicurazione vengono predisposte delle clausole che impongono all’assicurato di servirsi dei moduli stabiliti dalla società assicurativa per inoltrare la richiesta di risarcimento. Tali clausole sono da considerarsi vessatorie ossia particolarmente onerose e eccessivamente limitative delle facoltà di una parte del contratto nonché, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., valide solo se espressamente sottoscritte. Tuttavia nei rapporti tra professionisti e consumatore, esiste una tutela più ampia prevista dal Codice del Consumo che, all’art.33, sancisce la nullità della clausola limitativa di una facoltà o diritto del consumatore e posta ad esclusivo vantaggio del professionista. Nel caso rappresentato il contratto di assicurazione, assimilabile ai rapporti tra professionista e consumatore, conterrebbe una clausola del tipo in esame che pertanto può essere considerata nulla.

La Cassazione ha, infatti, recentemente affermato il principio di libertà delle forme attraverso cui è possibile formulare la domanda di indennizzo sicché non sono ammissibili eventuali limitazioni tali da comprimere anche la libertà personale attraverso la necessaria presentazione in agenzia. Pertanto la richiesta formulata pare legittima e l’assicurazione, salvo ulteriori disposizioni contrattuali, tenuta ad indennizzare il danno subito. In riferimento ad eventuali termini la domanda appare tempestiva, stante la sua regolarità, in quanto recapitata il giorno dopo l’incidente.(Avv. Giuseppe Bassu)

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