La Nuova Sardegna

Sassari

Albergo batte Abbanoa: riallacciato il contatore

Ordinanza del giudice civile: la società non poteva sospendere il servizio L’utente contestava la tempistica della fatturazione e la verifica dei consumi

08 dicembre 2015
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SASSARI. Illegittima, da parte di Abbanoa, la sospensione della erogazione dell’acqua a un utente che contestava l’applicazione di aumenti retroattivi e la tempistica della fatturazione: annuale e non bimestrale.

Lo ha stabilito nei giorni scorsi il giudice Gian Cosimo Mura con un provvedimento d’urgenza che ha dato ragione all’avvocato Vincenza Cirotto che tutela gli interessi dell’utente. Il ricorso era stato presentato l’estate scorsa dalla società che gestisce un albergo sulla costa dopo che Abbanoa aveva sospeso l’erogazione del servizio idrico. Il servizio era stato successivamente ripristinato in attesa che sulla questione si pronunciasse il giudice. L’utente, infatti, contestava il fatto di avere ricevuto una bolletta per l’acqua consumata tra il 2006 e il 2013, compreso un periodo durante il quale il contatore non funzionava a causa di un guasto. Da qui la contestazione della bolletta e il mancato pagamento della stessa. Secondo la difesa dell’utente, la società che gestisce il servizio idrico avrebbe preteso il pagamento, in acconto, per consumi pluriennali «in assenza di adeguata certezza sui consumi realizzati e sulle tariffe annualmente applicate».

Da parte sua Abbanoa, assistita dall’avvocato Giuseppe Macciotta, sosteneva di avere interrotto l’erogazione per il mancato e reiterato inadempimento dell’albergatore agli obblighi contrattuali.

Il giudice ha dato ragione alla difesa della società che gestisce l’albergo. «È di tutta evidenza – ha scritto nell’ordinanza – che se gli accertamenti vengono fatti non ogni bimestre, ma dopo svariati anni, difficilmente il consumatore sarà in grado di accertare se effettivamente quei consumi sono stati effettuati e, in generale, diventerà difficile stabilire se i consumi registrati siano derivati dalla effettiva erogazione o, piuttosto, da malfunzionamenti del contatore o della rete idrica, ovvero se tali consumi siano stati esattamente computati in ragione del tariffario vigente al momento delle erogazioni effettuate».

«La regolare fatturazione – prosegue il giudice – rappresenta non solo un obbligo contrattuale espressamente previsto, ma anche l’espressione della esecuzione in buona fede del contratto, con la conseguenza che l’entità del credito non può imputarsi esclusivamente al consumatore, costretto a pagare in un’unica soluzione un credito che avrebbe dovuto avere cadenza bimestrale, ma anche a scelte operative della società che non ha rilevato i consumi con regolarità».

Il giudice ha vietato ad Abbanoa la sospensione della fornitura dell’acqua. La società è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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