La Nuova Sardegna

Sassari

E.On, il Riesame: servono più indagini

di Nadia Cossu
E.On, il Riesame: servono più indagini

Disastro ambientale, i giudici spiegano perché le misure ai vertici indagati andavano revocate e il ricorso del pm respinto

16 giugno 2015
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SASSARI. «È indubitabile che ad esito degli interrogatori degli indagati si renda necessario un approfondimento dell’attività investigativa». Quindici giorni fa il tribunale della libertà ha respinto la richiesta del pubblico ministero Carlo Scalas che si era opposto all’ordinanza del gip Carla Altieri con la quale era stata disposta la scarcerazione di Marco Bertolino e Livio Russo, rispettivamente direttore e vice direttore della termocentrale E.On di Fiume Santo. Lo stesso giudice aveva anche revocato il divieto di esercitare l’attività professionale a Salvatore Signoriello, amministratore delegato di E.On Produzioni, Paolo Venerucci, responsabile per conto della multinazionale tedesca delle risorse umane e dei rapporti con le istituzioni locali, Alessandro Muscas, amministratore della Lithos, la società che si occupava delle analisi chimico-fisiche per conto di E.On. Due giorni fa sono state depositate le motivazioni che, in sostanza, dicono: alla base di questa inchiesta indizi troppo deboli.

Si parla del terremoto nella multinazionale E.On i cui vertici erano stati accusati di aver volontariamente nascosto il disastro ambientale venuto alla luce durante i primi interventi di caratterizzazione del sottosuolo degli impianti. Una bufera che si era abbattuta sui dirigenti e sui responsabili della centrale di Fiume Santo che, però, avevano sempre respinto le accuse. La loro difesa aveva convinto il gip Altieri che al termine degli interrogatori di garanzia aveva prima disposto la scarcerazione di Bertolino e Russo e dopo qualche giorno la revoca dell’interdizione dalla professione (per due mesi) agli altri indagati. Una decisione alla quale si era opposto il sostituto procuratore della Repubblica Carlo Scalas, che si era rivolto al tribunale della libertà.

Ma proprio questo tribunale spiega perché la revoca – da parte del gip – di tutte le misure è una decisione giusta. E come prima cosa i giudici si soffermano sul quadro indiziario «ritenuto nell’ordinanza impositiva tale da legittimare l’applicazione delle misure». Riportando i principi enunciati dalla Cassazione in termini di gravità indiziaria, nelle motivazioni il Riesame spiega che, nel caso specifico, «a fondamento dell’accusa sono posti essenzialmente i risultati delle analisi avvalorati dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche. Si sostiene inoltre che, con elevato grado di probabilità, l’inquinamento provenga da tutti i serbatoi presenti sul sito». Ma le dichiarazioni degli indagati «supportate da copiosa dicumentazione» avrebbero fornito spiegazioni ben differenti: «Parrebbe infatti che i risultati analitici – scrive il Riesame – esaminando i quali si è parlato di disastro ambientale, siano riferiti esclusivamente a prelievi effettuati sul materiale esistente nelle vasche poste a protezione del serbatoio e non, come sostenuto, nel suolo e nel sottosuolo». Oltretutto «una consistente parte di analisi pare siano riferite non al serbatoio incriminato ma a uno sversamento ritenuto doloso e per questo denunciato ai carabinieri di Palmadula». Da qui la conclusione: «I risultati delle analisi non sono da soli sufficienti a provare una situazione di inquinamento tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità».

«È stato poi chiarito – si legge ancora – come non rispondesse al vero che tutti gli indagati, pur essendo a conoscenza che l’inquinamento esistesse dal 2012, avessero taciuto, per poi denunciarlo due anni dopo, simulando di esserne venuti a conoscenza solo in quel momento». Il tribunale della libertà entra anche nel merito delle intercettazioni per poi concludere che «gli elementi di valutazione a fondamento del quadro indiziario, a fronte delle dichiarazioni rese dagli indagati, non possono assurgere a indizi, integrando, al più, dei meri sospetti». Circostanze, quindi, che valutate globalmente «non conducono a un solido substrato che legittimi la misura».

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