La Nuova Sardegna

Sassari

Divorziare con la negoziazione assistita

Una foto simbolo del divorzio
Una foto simbolo del divorzio

Così il decreto “sblocca Italia” accelera, in presenza di certe condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio

05 novembre 2014
3 MINUTI DI LETTURA





Sono separato legalmente dal 2000, da quattro anni ho una nuova compagna e, nel frattempo, sono stato colpito da neuropatia motoria, che lentamente mi avvicinerà alla SLA. Vorrei sposare la mia compagna prima che il male progredisca ancora. Gentile avvocato Bassu, vorrei sapere se posso chiedere il divorzio da mia moglie (consensuale) senza l’ausilio o patrocinio di un avvocato, in quanto, per me è economicamente estremamente difficoltoso farlo.

La disciplina in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio che sia richiesta congiuntamente dalle parti (divorzio consensuale) è stata profondamente modificata dagli articoli 6 e 12 del d.l. 132/2014, cosiddetto decreto “sblocca Italia”.

Infatti il legislatore ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita da un avvocato, che consente, in presenza delle condizioni individuate dal decreto, di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio in tempi più veloci, attraverso una procedura semplificata, non dovendosi obbligatoriamente transitare davanti al Tribunale.

I coniugi potranno rivolgersi, invece, ad un avvocato, che seguirà la negoziazione assistita per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Sarà lo stesso avvocato, quindi, a curare che l’accordo raggiunto dai coniugi, che sostituisce la sentenza, venga raggiunto e formalizzato in pochi giorni.

Successivamente tale accordo verrà trasmesso dal legale al Comune in cui il matrimonio fu trascritto, dunque, senza i costi e i tempi della procedura in Tribunale.

Per accedere alla negoziazione assistita è necessario che i coniugi abbiano ottenuto l’omologa della separazione consensuale da almeno 3 anni, che gli stessi abbiano già nella sostanza raggiunto un accordo tra loro e che non sussistano alcune circostanze individuate dalla legge che ne escludano l'applicazione (la presenza di figli minori, quella di figli maggiorenni incapaci, di maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni portatori di handicap grave).

Accanto alla negoziazione assistita, ricorrendone le medesime condizioni, è inoltre prevista la possibilità per i coniugi di stipulare una convenzione di “divorzio” direttamente avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è trascritto il matrimonio.

Tuttavia in considerazione della mancata assistenza di un legale che possa supervisionare la conclusione dell’accordo e controllare che sia valido e attuabile, il legislatore ha posto, in questo secondo caso, un limite di contenuto alla convenzione: non sarà, infatti possibile, inserire al suo interno patti di trasferimento patrimoniale, a differenza di quanto avviene con la negoziazione assistita.

Inoltre è da dirsi che, come da testo di legge, l’entrata in vigore di tale ultima disposizione è prevista per il 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Pertanto, a tutt'oggi, le sarà possibile ricorrere o alla procedura tradizionale prevista in tema di divorzio o alla procedura semplificata di negoziazione assistita, tenendo presente, in ogni caso che si tratta di disposizioni contenute in un decreto legge che, in quanto tali, potranno essere modificate.

Avvocato Giuseppe Bassu

Incarichi vacanti

Sanità nel baratro: nell’isola mancano 544 medici di famiglia

di Claudio Zoccheddu
Le nostre iniziative