La Nuova Sardegna

Sassari

Il regalo del nonno alle nipotine ha una clausola

Le bambine potranno ricevere il dono quando saranno maggiorenni

22 ottobre 2014
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Il proprietario di un bene in regime di comunione dei beni con la moglie può, fatte salve le quote spettanti agli altri legittimari (moglie e due figli) con un testamento olografo destinare in parti uguali a due nipotine di uno e sei anni, figlie di due figli maschi, la quota disponibile con la clausola che possano disporre di tale quota di eredità solo al compimento della maggiore età? Qual’è la procedura da seguire? Occorre nominare un curatore che si occupi della suddivisione dell’eredità e della relativa denuncia di successione? Grazie.

Il legislatore ha previsto che il testatore, anche in caso presenza di eredi legittimari, possa disporre a favore di estranei della propria quota disponibile del patrimonio. I nipoti “ex filio” sono da considerarsi legittimari per rappresentazione (ovvero nel caso in cui i figli non possano o non vogliano accettare l’eredità).

L’apposizione di condizioni e di oneri è espressamente disciplinata dal legislatore (art. 633 e ss c.c.). Tali limitazioni non possono essere apposte alle quote spettanti ai legittimari (art. 549 c.c.) e se apposte si ritengono limitate alla quota disponibile. La condizione apposta al lascito dei nipoti, nel caso di specie, essendo apposta sulla disponibile può essere considerata efficace e dovrà essere valutata nell’ambito delle regole che sovraintendono ai divieti di alienazione.

Per i contratti, per esempio, tali divieti hanno efficacia se stabiliti entro convenienti limiti di tempo e rispondono ad un interesse apprezzabile delle parti.

In ordine alla accettazione del lascito si ritiene che, in caso di conflitto di interessi, debba essere nominato un curatore speciale, il quale a sua volta per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare o dal tribunale. Il conflitto di interessi si configura ogniqualvolta il rappresentante non sia in grado di valutare obiettivamente l’atto da compiere, di guisa che la tutela del proprio interesse viene a scontrarsi con la tutela degli interessi del minore rappresentato come potrebbe verificarsi nel caso oggetto del quesito.

L’Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

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