La Nuova Sardegna

Sassari

Bolletta choc, colpa dell’amministratore?

Bolletta choc, colpa dell’amministratore?

Dopo due anni un condominio scopre di dover pagare una grossa somma a causa di una perdita mai riparata

22 ottobre 2014
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Il nostro amministratore di condominio, dopo due anni che non ci fa pagare l’acqua e ci tiene all’oscuro della situazione, convoca una riunione di condominio perché le cisterne perdevano molta acqua. Il risultato è che abbiamo bollette intorno a 46 mila euro da pagare. Chi sbaglia paga?

Nel quesito si intersecano due ordini di problemi, che coinvolgono, tuttavia, il medesimo soggetto, ovvero l’amministratore di condominio. Il primo è quello relativo alla mancata riscossione, da parte dello stesso, delle bollette dell’acqua per un intero biennio; il secondo attiene all’accertamento dell’eventuale responsabilità dell’amministratore per il mancato rispetto degli obblighi posti a suo carico in tema di manutenzione ordinaria del condominio. L’amministratore svolge una funzione fondamentale rispetto al condominio ed è l’art.1130 c.c. ad indicarlo quale soggetto responsabile per la riscossione dei contributi dovuti dai proprietari delle singole unità immobiliari, compresi quelli relativi all’erogazione dei servizi comuni. In sostanza, egli sarà quindi obbligato a procedere regolarmente, ove possibile, alla riscossione degli importi necessari a garantire che i condomini non si trovino, a causa della sua negligenza nel pagare i fornitori di acqua, luce o gas, ad esempio, sprovvisti di tali beni essenziali nella quotidianità. La stessa disposizione di legge prevede, inoltre, che l’amministratore debba curare la conservazione della cosa comune, al fine di mantenere efficienti gli impianti esistenti (per esempio la riparazione della pompa per il sollevamento dell’acqua, le revisioni periodiche all'impianto dell’ascensore, dell’illuminazione). Nel caso di specie, quindi, sarà in primo luogo necessario assicurarsi dell’effettiva responsabilità dell’amministratore per quanto attiene alla mancata riscossione degli importi individuati dalle bollette dell’acqua. Non di rado, infatti, è lo stesso concessionario del servizio idrico ad inviare, dopo lunghi periodi di silenzio, bollette con le quali si richiede il pagamento di una somma assai elevata, che cumula i consumi del periodo trascorso senza comunicazioni in proposito. Qualora, invece, si possa riconoscere un comportamento negligente da parte dell’amministratore, sia rispetto alla vicenda dei contributi, sia rispetto alla manutenzione delle cisterne, sarà possibile chiedere che venga messa all’ordine del giorno della prima assemblea condominiale utile la discussione sulle responsabilità dell’amministratore e anche l’eventuale revoca dello stesso per mancato adempimento degli obblighi e, ove la sua responsabilità venga accertata, promuovere azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno

Avvocato Giuseppe Bassu

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