La Nuova Sardegna

Sassari

Aerei, è risarcibile anche il danno da prolungato ritardo

La scorsa settimana avrei dovuto prendere un volo da Roma a Barcellona. Tuttavia, l’aereo era in grosso ritardo e sono stato avvisato che mi sarebbe stato possibile partire solo dopo diverse ore....

22 ottobre 2014
2 MINUTI DI LETTURA





La scorsa settimana avrei dovuto prendere un volo da Roma a Barcellona. Tuttavia, l’aereo era in grosso ritardo e sono stato avvisato che mi sarebbe stato possibile partire solo dopo diverse ore. Considerato che il ritardo mi ha fatto perdere un importante appuntamento di lavoro, mi sono rivolto alla compagnia aerea per chiedere se ci fosse la possibilità di chiedere un risarcimento, ma mi hanno detto che il risarcimento è dovuto solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato. Si può fare qualcosa?

L’Unione Europea ha previsto una disciplina tesa a tutelare la posizione del passeggero, quale parte debole del contratto di trasporto, qualora questi parta da un aeroporto situato all’interno di uno Stato membro dell’UE o lo abbia come destinazione. Benché il regolamento comunitario CEE 261/04 preveda una forma di tutela espressa a vantaggio dei viaggiatori solo per quanto attiene al caso di volo aereo cancellato, la Corte di Giustizia Europea ne ha esteso l’applicazione anche alla fattispecie del prolungato ritardo.

La stessa Corte ha equiparato le due figure su richiamate e affermando come, dal momento che i passeggeri del volo in ritardo subiscono un disagio non dissimile da quello che subiscono i passeggeri del volo cancellato, casi uguali non possano né debbano essere disciplinati in maniera diversa. In presenza, pertanto, dell’una o dell’altra ipotesi, questi avranno diritto a richiedere alla compagnia aerea coinvolta una compensazione pecuniaria, individuata dal regolamento in un ammontare variabile a seconda di alcuni fattori beni individuati dallo stesso (ore di ritardo e la lunghezza della tratta), oltre al diritto all’assistenza (cibi, bevande, albergo, ecc...).

Ciò, tuttavia, a condizione che il passeggero non viaggi gratuitamente o avvantaggiandosi di una tariffa ridotta non accessibile al pubblico e sempre che la compagnia aerea non dia prova di aver fatto quanto in suo potere per evitare il ritardo, indicando nello specifico delle misure concrete a tal fine adottate. Nel caso di specie, pertanto, le sarà possibile rivolgersi alla compagnia interessata e, ove ne sussistano i presupposti, chiedere la compensazione pecuniaria di cui sopra.(Avv. Giuseppe Bassu)

In Primo Piano
La polemica

Pro vita e aborto, nell’isola è allarme per le nuove norme

di Andrea Sin
Le nostre iniziative