La Nuova Sardegna

Sassari

Il “porta a porta” e gli incidenti contro i bidoni dei rifiuti

Con l’introduzione del sistema "porta a porta" per la raccolta dei rifiuti, i contenitori devono essere sistemati fuori dalla propria abitazione dalle 22 alle 6. Ha responsabilità il cittadino per...

07 maggio 2014
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Con l’introduzione del sistema "porta a porta" per la raccolta dei rifiuti, i contenitori devono essere sistemati fuori dalla propria abitazione dalle 22 alle 6. Ha responsabilità il cittadino per gli eventuali danni provocati da incidenti determinati dall'urto di un veicolo con il contenitore esposto?

La raccolta porta a porta è il nuovo sistema di ritiro dei rifiuti a domicilio, per la realizzazione del quale vengono distribuiti ai cittadini degli appositi kit (bidoni, sacchetti ecc), dagli stessi ricevuti in comodato d'uso: è pertanto alla disciplina di tale tipo contrattuale che sarà necessario riferirsi per rispondere al quesito posto. Il contratto di comodato è quello con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa immobile o mobile, affinché questa se ne serva per un tempo o un uso determinato. Tra gli obblighi che il Codice Civile pone a carico del comodatario si segnala il dovere di custodia rispetto al bene ricevuto in comodato, da intendersi come regola generale di condotta finalizzata ad evitare che i terzi che vengono a contatto con il detto bene possano da quest'ultimo subire un pregiudizio. È precisamente in conseguenza della qualità di custode in capo al comodatario che trova applicazione a queste particolari fattispecie l'art. 2051 cc, il quale prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo dia prova che il pregiudizio si sia verificato in conseguenza di un evento eccezionale, non sia riconducibile ad un proprio comportamento e non evitabile nemmeno adoperando la massima attenzione nel vigilare sul bene. Nel caso rappresentato pertanto il cittadino che riceve il kit in comodato ne sarà considerato al contempo il relativo custode e, in linea generale, in ragione di tale qualità, dovrà rispondere degli eventuali danni da questo arrecati agli autoveicoli circolanti, salvo, coerentemente con quanto detto più sopra, sia in grado di dimostrare che il danno non sia a lui imputabile. Va detto che potrebbero intervenire nel caso concreto una serie di variabili, tali da modificare l'attribuzione o il riparto di responsabilità per i danni subiti (si pensi, ad esempio a una condotta imprudente del conducente del veicolo, alla condotta negligente degli operatori preposti al ritiro dei rifiuti o alla diversa collocazione del kit nei luoghi indicati ecc). (Avvocato Giuseppe Bassu)

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