La Nuova Sardegna

Sassari

Locazione transitoria, la legge parla chiaro e chiede le prove

Qualche mese fa ho accettato di stipulare un contratto di locazione transitoria di un immobile, pur non sussistendo, di fatto, alcuna esigenza transitoria, nè da parte mia, nè da parte del locatore....

30 aprile 2014
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Qualche mese fa ho accettato di stipulare un contratto di locazione transitoria di un immobile, pur non sussistendo, di fatto, alcuna esigenza transitoria, nè da parte mia, nè da parte del locatore. Ora il contratto sta per scadere e il mio padrone di casa mi ha già avvisato che vuole che me ne vada. Ho possibilità di oppormi?

Il contratto di locazione transitoria è stato introdotto dalla legge 431/1998 ed è rivolto a chi presenta particolari esigenze temporanee, che non gli consentano di stipulare convenientemente un contratto di locazione ordinaria (si pensi, per esempio, al conduttore che, a causa della propria attività professionale, debba soggiornare in una città solo per qualche mese o al locatore che pensi di locare un immobile per un breve periodo, prima di adibirlo a propria abitazione principale). Affinché tale contratto possa essere validamente concluso, è necessario che sussistano alcune condizioni, espressamente individuate dal legislatore: in primo luogo andrà inserita nel contratto una clausola che individui le esigenze di transitorietà da parte di entrambi o anche di uno solo dei contraenti; in secondo luogo, ove tale esigenza appartenga al conduttore, questi dovrà fornire la documentazione idonea ad attestare la situazione dalla quale la transitorietà deriva. Infine, sarà necessario inviare all’altro contraente la conferma del permanere dell’esigenza di transitorietà, mediante lettera raccomandata, prima della scadenza del termine a tale scopo appositamente inserito nel contratto.

Si segnala, inoltre, come sul punto sia di recente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha ribadito, ancora una volta, che, in mancanza degli elementi appena richiamati e, in particolare, della documentazione probatoria relativa all’esistenza delle esigenze transitorie in capo ai contraenti, il contratto non potrà che essere qualificato come locazione ordinaria, con applicazione, quindi, della relativa disciplina anche rispetto al termine di durata (4 anni più 4 anni). Pertanto, posto che nel quesito non si fa cenno all’esistenza di alcun documento che dimostri le esigenze di transitorietà necessarie ai fini della stipulazione di questo specifico tipo di contratto, le sarà possibile opporsi in sede giudiziaria alla richiesta di rilascio dell’immobile eventualmente promossa del locatore, ottenendo peraltro anche la riconduzione del contratto al tipologia contrattuale corretta, ovvero quella della locazione ordinaria.(Avv. Giuseppe Bassu)

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