La Nuova Sardegna

Sassari

corte d’appello

Otto mesi all’operaio “distratto”

di Nadia Cossu
Otto mesi all’operaio “distratto”

Le scintille della smerigliatrice avevano causato un vasto incendio

18 aprile 2014
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SASSARI. I giudici d’appello hanno confermato la condanna di primo grado a otto mesi (con la sospensione della pena) sostenendo in sintesi che l’imputato – un operaio carpentiere di Sassari impegnato nei lavori per la realizzazione della condotta fognaria – il giorno in cui scoppiò l’incendio che distrusse oltre due ettari di terreno a Sa Segada, «avesse omesso adeguate cautele volte a prevenire la diffusione delle notevoli scintille che l’utilizzo di una mola smerigliatrice notoriamente provoca, in un contesto ambientale in cui era elevato il rischio di incendi a causa della contiguità con un campo di cereali». Per poter spegnere quelle fiamme erano intervenute oltre ventiquattro unità tra personale dell’ente foreste, volontari e forze di polizia, con l’impiego di due autobotti dei vigili del fuoco. Ma rispetto alla sentenza di primo grado c’è una novità: i giudici d’appello (presidente Brianda, a latere Diez e Delogu) hanno trasmesso gli atti al pubblico ministero perché valuti l’esercizio dell’azione penale anche nei confronti del direttore dei lavori. Così come aveva richiesto l’avvocato Sabina Useli, che difende l’imputato. Il direttore, infatti, avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo.

Non era stato dello stesso avviso il giudice di primo grado secondo il quale, invece, l’operaio avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti «di propria iniziativa e a prescindere dall’esistenza di specifiche disposizioni da parte del direttore dei lavori (o del titolare dell’impresa)». Lo stesso giudice nelle motivazioni della sentenza, in riferimento alla richiesta di assoluzione fatta dall’avvocato Useli, ha evidenziato che «il fatto che l’imputato, come riferito da alcuni testimoni, avesse ripulito (evidentemente in maniera inadeguata) l’area circostante prima di eseguire i lavori, è di per sè privo di valore determinante». In sostanza, la preventiva realizzazione, come indicato dalle prescrizioni regionali antincendio, di “una fascia di isolamento ripulita da fieno e materiale infiammabile” «può rivelarsi in concreto – scrive il giudice – come nella fattispecie, misura insufficiente a circoscrivere e contenere il raggio d’azione delle scintille». Il legale ha annunciato il ricorso in Cassazione.

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