La Nuova Sardegna

Sassari

Sprofonda il pavimento: chi deve pagare?

Sprofonda il pavimento: chi deve pagare?

Due vicini litigano sulla ripartizione delle spese per i danni provocati dal cedimento delle travi in un mini appartamento

16 aprile 2014
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Nel mio mini appartamento di 26.88 mq, il pavimento si è abbassato per 12 mq poiché le travi che sostengono il soffitto dell’appartamento sottostante hanno ceduto, si sono incurvate e devono essere sostituite. Il tecnico ha diviso le spese a metà, eccetto la pavimentazione che dovrò pagare io per intero. L’altro proprietario sostiene di dover pagare il nuovo massetto solo per il 12 mq, dove il pavimento ha ceduto e non per tutto l’appartamento. Chi ha ragione? Il tecnico in base all’articolo 1125 del codice civile o il mio vicino?

Premesso che si darà conto dei soli aspetti giuridici del quesito, lasciando ad altri quelli tecnici, deve evidenziarsi che i soffitti e i pavimenti sono strutture murarie che hanno la funzione di dividere orizzontalmente due piani sovrastanti, nonché di sostegno e copertura delle unità abitative interessate. Pertanto, riguardando l’eventuale riparto delle spese per la loro manutenzione o ricostruzione i proprietari di due distinti appartamenti, si è reso necessario, da parte del legislatore, individuare una regolamentazione precisa in merito. A ciò provvede l’art. 1125 c.c., disponendo che le spese in questione siano sostenute in parti uguali dai condomini interessati, precisando, in chiusura, che resteranno invece a carico del proprietario del piano superiore quelle per la copertura del pavimento e a carico di quello del piano inferiore quelle per l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Premesso che nel caso da lei esposto non è precisato se l’appartamento faccia parte di un condominio, qualora così fosse, com’è dato supporre in base alla modalità di distribuzione delle spese adottata dal tecnico, ed in assenza di un regolamento condominiale che preveda condizioni diverse rispetto a quelle individuate dell’articolo su richiamato, sarà proprio quest’ultimo a dover essere applicato, come ha correttamente fatto l’esperto cui lei si è rivolto. Questi, infatti, nel considerare l’ammontare dei costi sopportati in conseguenza del danno prodottosi, ha opportunamente fatto riferimento a tutti quelli derivanti dal cedimento del solaio (compresa la stesura del nuovo massetto all’interno dell’appartamento sovrastante) tenuto conto della necessità di smantellare, livellare e, successivamente, ricostruire l’intera superficie considerata, a seguito del già richiamato cedimento.

Su questi presupposti, pertanto, il proprietario dell’appartamento sottostante non potrà sottrarsi al pagamento della somma così determinata, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile.

Avvocato Giuseppe Bassu

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