La Nuova Sardegna

Sassari

Come tutelarsi al tramonto di una vita insieme?

Vedova, convive da 25 anni con un uomo e vuole “difenderlo” dai figli

02 aprile 2014
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Ho 76 anni, sono vedova da oltre trent’anni e da 25 convivo con un coetaneo. Non ci siamo mai sposati perché avrei perso la pensione di reversibilità del mio compianto marito. Vengo al punto: il mio compagno ed io abbiamo ristrutturato una abitazione (intestata a me, perché ereditata da mio padre) e abbiamo un po’ di risparmi da parte. Vorremmo tutelarci nel caso in cui io venissi a mancare prima di lui oppure non fossi più nelle condizioni di manifestare liberamente la mia volontà di farmi assistere solo da lui in caso di intervenuta incapacità. Non ho più rapporti con i miei tre figli e sono certa che non rispetterebbero i miei desideri. Ma, soprattutto, sono sicura che caccerebbero di casa l’uomo che mi è stato accanto quando loro non c'erano.

Il suo problema potrebbe trovare diverse soluzioni, non ultima quella del matrimonio, che comunque diamo per esclusa, o la vendita al suo compagno di tutto o parte del bene. I suoi tre figli, anche se con loro non ha più rapporti da diversi anni, sono pur sempre dei legittimari e a questi, nel suo caso, è riservata la quota dei due terzi del suo patrimonio (mobiliare e immobiliare). Senza timore di ledere il diritto dei legittimari, però, Lei potrebbe tranquillamente disporre per donazione o per testamento dell’altro terzo a favore del suo compagno, beneficiandolo, se crede, anche del solo diritto di usufrutto o del diritto di abitazione sulla casa (ricordando che questi diritti si estinguono con la morte del loro titolare). Riguardo all’assistenza per il caso di intervenuta incapacità, la legge prevede che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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