La Nuova Sardegna

Sassari

Eredi inconsapevoli, chi deve rintracciarli?

Eredi inconsapevoli, chi deve rintracciarli?

Nel nostro ordinamento non esiste una norma che in assenza di testamento individui un “cacciatore di parenti” del defunto

26 marzo 2014
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Un dubbio per il quale non sono riuscita a trovare risposta. Quando un individuo muore non è detto che tutti i possibili interessati alla successione ne vengano a conoscenza: potrebbe risiedere in altra nazione o continente. Esiste una figura che per legge, in assenza di testamento, deve rintracciare i familiari? Cosa accade se, non essendo stato informato del decesso del congiunto, non si abbia avuto l’opportunità di rifiutare o accettare l’eredità, trascorsi dieci anni? Si rischia di possere quote di beni a nostra insaputa o di non entrarne in possesso, per lo stesso motivo?

Gentile lettore, nell’ordinamento italiano non esiste una norma che in assenza di testamento individui una figura incaricata di rintracciare i possibili eredi di un soggetto defunto. Pertanto in assenza di testamento è ovviamente onere degli eredi o parenti accertarsi dello stato in vita della persona della cui eredità si tratta. Diversa é l’ipotesi in cui la successione si apre in uno stato straniero, come pare lei ipotizzare nel quesito, perché all’estero esiste una varietà di figure private – e non pubbliche – che si occupano della ricerca dei soggetti beneficiari dell’eredità di persone defunte apparentemente senza parenti.

Poiché la sua domanda apre quindi un ventaglio di ipotesi abbastanza indeterminate, si cerca di risponderle schematicamente come segue.

Se la successione si apre all’estero ed è regolata dalla legge italiana poiché il defunto è un cittadino italiano, il nostro ordinamento prevede che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni e questo anche se l’erede sia ignaro della circostanza che l’eredità si è aperta.

Se la successione si apre all’estero potrebbe però essere regolata dalla legge straniera poiché ad esempio il de cuius non sia cittadino italiano o non lo sia più, ovvero vi siano dei beni all’estero ed in tal caso quindi si apre un problema di richiamo alla legge straniera attraverso le disposizioni di diritto internazionale privato.

Ovviamente tali regole non valgono per l’ipotesi di successione che sia aperta mediante testamento, poiché nell’ipotesi di testamento pubblico ai sensi dell’articolo 623 del Codice civile, il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico o al quale venga portato un testamento olografo per la pubblicazione comunica l’esistenza del testamento agli eredi legatario di cui conosce il domicilio o la residenza.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

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