La Nuova Sardegna

Sassari

Come difendersi dai “furbetti” del condominio

La legge 220/2012 prevede il divieto di delega all’amministratore

26 marzo 2014
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In un condominio l’amministratore gestisce la sua attività coadiuvato dai genitori, ai quali gira le deleghe dei condomini durante le assemblee. Si fa notare che né l’amministratore né i genitori sono condomini. Questo comportamento è legale? Le assemblee sono valide o nulle?

L’assemblea condominiale è considerata un organo deliberante in seno al condominio ed è in virtù del ruolo fondamentale cui assolve che i suoi meccanismi di funzionamento vengono minuziosamente disciplinati nel Codice Civile. Per legge, ogni condomino è titolare del diritto di partecipazione all’assemblea, che gli consente di esprimere la propria posizione rispetto alle questioni che dovranno essere dibattute, personalmente o delegando un proprio rappresentante. La riforma operata con la legge 220/2012 precisa che il rappresentante che interviene all’assemblea debba essere munito di delega scritta, che potrà essere conferita sia a un condomino sia a un soggetto estraneo al condominio, purché questi non ne sia l’amministratore, rispetto al quale vige un divieto assoluto di attribuzione della delega. Con questa modifica, il legislatore ha inteso limitare la prassi non infrequente di raccolta di più deleghe da parte di amministratori “furbetti”. Pertanto, ove il condomino deleghi l’amministratore, la delega sarà considerata nulla e, qualora il conteggio del voto espresso dall’amministratore sia stato rilevante ai fini del raggiungimento maggioranze richieste per la costituzione dell’assemblea o per l’adozione delle delibere assembleari, sarà possibile procedere con azione giudiziaria per impugnare quelle irregolarmente adottate. Quanto detto vale quindi ad escludere la legittimità del comportamento dell’amministratore nel caso da Lei descritto, ove seguiti indebitamente a raccogliere deleghe che lo indichino come rappresentante di uno o più condomini e, addirittura, girarla a terzi, dunque anche ai propri genitori. È invece fatta salva la possibilità che siano proprio questi ultimi ad essere validamente indicati quali rappresentati del condomino impossibilitato a partecipare, non prevedendo la normativa alcun limite in merito. Comunque, chi è stato investito della delega, non può delegare a sua volta un ulteriore rappresentante, cedendo l’incarico ricevuto, poiché modificherebbe la volontà espressa dal condomino all’atto del conferimento della delega.

Avvocato Giuseppe Bassu

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