La Nuova Sardegna

Sassari

Così la legge tutela il diritto alla riservatezza

Il Codice per la protezione dei dati personali contiene regole severe

12 marzo 2014
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Aseguito di un recente episodio di cronaca, mio figlio ed io siamo stati oggetto di un vero assalto mediatico da parte dei giornalisti di una particolare testata. Ma questo non è il peggio. Benché i nostri nomi non siano stati riportati, le informazioni date ci hanno resi identificabili da parte di conoscenti e non, provocandoci un grave disagio nella vita di tutti i giorni. Posso chiedere il risarcimento dei danni?

L’attenzione e l’interesse per il rispetto della privacy del singolo individuo occupano un posto di primo piano nel panorama legislativo nazionale e internazionale. In una società fortemente dipendente dall’utilizzo del web e dei social networks l’esigenza di tutelare il più possibile il diritto di ciascuno alla riservatezza, si è fatta sempre più pressante. La salvaguardia del cosiddetto diritto alla privacy è affidata al Codice per la protezione dei dati personali, il quale, all’art. 15, tratta precisamente l’argomento della responsabilità civile per i danni procurati da un’inopportuna o illegittima gestione di tali dati: stabilisce infatti che chi ritenga di essere stato danneggiato in conseguenza del trattamento di questi ultimi, potrà promuovere azione giudiziaria ed eventualmente ottenere un risarcimento per il danno subìto, qualora sia in grado di dimostrare l’esistenza di un collegamento tra i due elementi (trattamento e danno), senza che sia invece necessario provare la colpa da parte del titolare della gestione. A completare il quadro di garanzie offerto dalla legge è inoltre intervenuta con recentissima sentenza la Cassazione, la quale ha specificato che, ai fini della configurazione della responsabilità derivante da illegittimo trattamento dei dati personali, non è necessario che sia stato indicato in maniera precisa il nominativo della persona cui questi appartengono: si ritiene infatti sufficiente che questa sia immediatamente riconoscibile sulla base delle informazioni diffuse; individuabile attraverso semplici deduzioni, tra gli appartenenti ad una data categoria di persone. Alla luce di ciò, Le sarà pertanto possibile promuovere un’azione contro il giornale interessato, al fine di ottenerne eventualmente la condanna al risarcimento dei danni da parte della competente autorità giudiziaria, sebbene, è scontato da dire, difficilmente una somma di denaro possa considerarsi appieno sostitutiva della serenità perduta.

Avvocato Giuseppe Bassu

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