La Nuova Sardegna

Sassari

Sostituire l’ascensore e dividere le spese senza perdere la testa

Vivo in un condominio nel quale l’assemblea ha deciso di installare un nuovo ascensore. Ciò che però mi lascia perplesso è il criterio usato per dividere le spese per l’intervento tra noi condomini....

05 marzo 2014
2 MINUTI DI LETTURA





Vivo in un condominio nel quale l’assemblea ha deciso di installare un nuovo ascensore. Ciò che però mi lascia perplesso è il criterio usato per dividere le spese per l’intervento tra noi condomini. L’assemblea ha infatti deciso che il costo dovesse essere ripartito tra tutti noi per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. È davvero questo il criteri?

La ripartizione delle spese all'interno di un condominio suscita non di rado dispute sul criterio da adottarsi in merito, considerato inoltre che il Codice Civile prevede diverse modalità di riparto tra i proprietari delle singole unità immobiliari a seconda della tipologia di spesa individuata. In particolare, per i lavori riguardanti un ascensore, la divisione dei costi potrà variare a seconda che si tratti di interventi da effettuare su un ascensore preesistente all’interno dell'edificio o che si intenda invece installare una nuova struttura, originariamente estranea allo stabile. Nel primo caso infatti, l’art.1124 c.c., che detta le disposizioni in materia di scale e ascensori, prevede che i relativi costi vengano ripartiti tra i proprietari delle abitazioni per metà in ragione del valore dell’appartamento di ciascuno e per l’altra metà in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo. Qualora invece si rientri nel secondo caso, ovvero si intenda installare un ascensore all’interno del condominio, il criterio di ripartizione delle spese sarà quello indicato dall’art. 1123 c.c., rispetto alle opere necessarie per il mantenimento delle cose comuni, che, diversamente, prevede il pagamento delle spese a seconda del solo valore del singolo appartamento, salvo diversa convenzione. È dunque possibile che i condomini si accordino per adottare un criterio di riparto diverso da quello legale: sarà tuttavia necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio, che dovrà risultare dal regolamento condominiale (contrattuale), da una delibera assembleare votata da tutti i condomini, così come da un accordo sottoscritto da tutti anche al di fuori dell’assemblea. Pertanto nel caso descritto, salvo il caso in cui non sia diversamente disposto dal regolamento condominiale, poiché, considerato il suo disaccordo con la decisione assunta, non pare sussista l’elemento che consente ai condomini di scegliere un diverso sistema di riparto, troverà applicazione la disciplina generale prevista dall’art. 1123 c.c.(Avv. Giuseppe Bassu)

In Primo Piano
Il funerale

A Ittiri lacrime e rombo di motori per l’ultimo saluto a Sebastiano Pasquarelli

di Luca Fiori
Le nostre iniziative