La Nuova Sardegna

Sassari

Il terreno del padre è destinato solo a tre dei cinque figli

Il terreno del padre è destinato solo a tre dei cinque figli

Alla morte del padre e della madre (già titolare di usufrutto di tutti i beni del marito), un terreno è stato lasciato in eredità, per testamento olografo già pubblicato da un notaio, a tre dei...

05 marzo 2014
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Alla morte del padre e della madre (già titolare di usufrutto di tutti i beni del marito), un terreno è stato lasciato in eredità, per testamento olografo già pubblicato da un notaio, a tre dei cinque figli, in quanto agli altri due era già stata fatta donazione di un terreno al fine di costruirsi la casa.

Qual è la procedura per la nuova intestazione del terreno di cui sopra ai tre eredi? È sufficiente l’intervento di un tecnico oppure dovrà esserci un altro passaggio notarile?

Supposto che gli eredi siano concordi nel rispettare quanto disposto dal genitore, in vita con la donazione e con il testamento, perché ritengono comunque soddisfatta la rispettiva quota di legittima o perché pur ritenendosi lesi vogliano comunque rispettare la volontà espressa (altrimenti possono agire in riduzione tanto della donazione quanto del testamento per reintegrare la legittima eventualmente lesa), è necessario, per rendere tutto immediatamente definitivo e opponibile ai terzi, manifestare tale volontà davanti al notaio con l’adesione al testamento con rinuncia reciproca all’azione di riduzione, prevenendo problematiche successive (da banche per mutui e da subacquirenti per loro acquisti, ignari della eventualità di una successiva impugnativa salva naturalmente la decadenza o la prescrizione dell'azione). Ai fini poi dell’assegnazione del terreno ai tre eredi testamentari, è sufficiente la sola loro accettazione dell'eredità per l’intestazione pro quota - pertanto- in regime di comunione, mentre è necessario, da parte del tecnico, eventuale frazionamento del terreno (se costituito da uno o più mappali di diverso valore che non coincidano con il valore della quota a ciascuno spettante), ed un atto di divisione, notarile o giudiziale a seconda della sussistenza o meno di accordo su come dividere tra i tre, salvi naturalmente i conguagli.(Ufficio studi Consiglio notarile)

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