La Nuova Sardegna

Sassari

Lo strano caso del testamento in finlandese

Lo strano caso del testamento in finlandese

Notai in soccorso di un gruppo di eredi alle prese con la traduzione dell’atto e della rinuncia fatta dalla zia straniera

26 febbraio 2014
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Quattro anni fa moriva in Finlandia uno zio paterno, sposato ma senza figli. Quando era in vita, riscuoteva da parte dell’Inps un pensione di vecchiaia che faceva accreditare su un conto corrente bancario. Il suo desiderio è stato lasciare il gruzzoletto accumulato agli eredi sardi residenti in Sardegna e nella penisola. Sua moglie era d’accordo con lui, quindi alla stesura del testamento ha rinunciato alla sua parte devolvendo ai nipoti e cognati con regolare scrittura allegata al testamento redatto, però, tutto in lingua finlandese. Copia di questo testamento mi è stato inviato a suo tempo perché facessi in modo di riscuotere la parte di eredità.La banca mi ha risposto di provare con le “carte” questa mia eredità. Bisogna quindi tradurre il testamento, ma il solo ufficio preposto e riconosciuto si trova a Trieste e bisogna mandare il testamento originale; che io non ho. Quali sono i passi che posso intraprendere per poter incassare l’eredità, e soprattutto, sono ancora in tempo?

Per quanto riguarda l’accordo stipulato da Sua zia che “alla stesura del testamento ha rinunciato alla sua parte”, non si riesce ad immaginare quale tipo di scrittura privata o atto pubblico sia stato redatto. Da quanto è possibile intuire – in mancanza di un esame dello stesso – potrebbe trattarsi di un patto successorio che dal nostro ordinamento non è ammesso e quindi è considerato nullo, inesistente. A questo punto è necessario sapere quale cittadinanza avesse il de cuius al momento della morte in quanto in materia di successione secondo il Diritto Internazionale Privato (art. 46 Legge 31.5.1995 n. 218) sono applicabili le norme nazionali del soggetto al momento della morte . Quindi se il de cuius era cittadino finlandese si applicheranno le leggi di quello stato se era cittadino italiano si applicheranno per intero le leggi dello Stato Italiano e quindi l’eventuale patto successorio e la rinuncia ad una successione non ancora apertasi saranno inapplicabili. Se – al contrario – si tratta di applicare la legge finlandese, può essere che esse non prevedano il divieto di patti successori e l’accordo tra Suo zio e la moglie sono validi in Finlandia. Si pone il problema se un accordo simile possa essere valido anche in Italia Una vecchia sentenza del tribunale di Bolzano (8.2.1968) decise per l’inapplicabilità, ma dopo l’entrata in vigore della Legge 218/ 1995 sul diritto internazionale privato la dottrina prevalente è dell’opinione che il patto successorio non sia incompatibile con il così detto Ordine Pubblico Internazionale con la conclusione che il divieto dei patti successori opera solamente per i patti italiani e non per le situazioni in cui si applica la legge straniera del testatore al momento della morte. Dal punto di vista pratico il testamento finlandese con la relativa traduzione in lingua italiana giurata dal traduttore in Tribunale o davanti ad un notaio, per avere efficacia in Italia deve essere depositata presso un notaio italiano o presso l’Archivio Notarile i quali provvederanno alla registrazione, alla eventuale trascrizione all’iscrizione nel Registro Successioni presso la Cancelleria del Tribunale ed all’invio al Registro Generale Testamenti al quale tutti gli interessati possono ricorrere per avere le notizie relative. Sulla base del testamento depositato, della denuncia di successione e di un eventuale atto di notorietà o dichiarazione personale sostitutiva, la Banca darà esecuzione alle volontà del defunto.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

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