La Nuova Sardegna

Sassari

Strutture balneari: stop alle revoche facili

Strutture balneari: stop alle revoche facili

La Regione ha modificato le linee guida per la predisposizione dei Piani di utilizzo dei litorali

23 gennaio 2014
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SASSARI. Niente revoca della concessione per “incapienza” nei Piani di utilizzo dei litorali (Pul) approvati. È questa l’estrema sintesi della delibera 54/11 del 30 dicembre 2013, con la quale la giunta regionale ha modificato le linee guida per la predisposizione dei Pul. In particolare, con la modifica dell’art.16 – riguardante il riposizionamento concessioni non compatibili col Pul – la giunta regionale è corsa al riparo rispetto a probabili ricorsi dei titolari delle concessioni demaniali causati da revoche “facili” da parte dei Comuni. Infatti, sulla validità delle proroghe delle concessioni introdotte dal decreto legge 194/2009, si è espresso più volte il giudice amministrativo, affermando che «alle medesime consegue un diritto soggettivo pieno in capo ai concessionari al godimento della concessione demaniale marittima, sino allo spirare del termine così rideterminato». Tradotto: revocando le concessioni demaniali senza validi motivi si rischiano ricorsi e conseguente danno erariale. E se proprio lo si vuole fare almeno si pattuisca un indennizzo in contraddittorio e non si scelga un atto unilaterale di revoca. Infatti, la vecchia formulazione dell’art.16 permetteva ai Comuni – qualora le concessioni previste in approvazione del Pul non siano sufficienti a soddisfare tutte le concessioni pre esistenti – di revocare una concessione in maniera acritica. Sul punto si è espressa la magistratura amministrativa, specificando che un tale “automatismo” di esclusione non è legittimo, convincendo la giunta regionale ad apportare alcune modiche al testo per limitare i Comuni “dal grilletto facile”. «Nell’ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, non trovino capienza nei Pul approvati, nel senso che il numero delle concessioni previste dal Pul potrebbe essere inferiore a quello preesistente, le medesime permarranno nel sito oggetto di concessione sino alla conclusione dell’espletamento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il Pul e comunque non oltre il termine di vigenza del titolo concessorio», si legge nella nuova formulazione. (s.s.)

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