La Nuova Sardegna

Sassari

I coeredi non possono usucapire a tua insaputa

I tempi iniziano a decorrere dopo l’opposizione al diritto del proprietario

08 gennaio 2014
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Sono contitolare – insieme a mia madre, a mio fratello e ad un erede minore di un altro mio fratello deceduto – di una piccola proprietà indivisa consistente in un terreno e due abitazioni. Di tutto ciò non ho mai avuto la disponibilità e qualche tempo fa ho tentato di notificare ai coeredi la mia richiesta, essendo trascorsi vent’anni dal decesso di nostro padre, di provvedere alla divisione di tali beni, giusta denuncia di successione a suo tempo regolarmente da me presentata entro i termini nonché la mia intenzione di interrompere i termini per una eventuale usucapione. Sia la raccomandata sia il successivo telegramma non sono stati ritirati dai destinatari. A questo punto chiedo: come posso notificare loro le mie richieste? Ci sono altri modi, oltre alla raccomandata con ricevuta di ritorno ed il telegramma, per notificare loro un atto che non possono rifiutare di ricevere? C’è una norma di legge alla quale posso fare riferimento oppure sono destinato ad essere comproprietario di un bene di cui non ho la disponibilità ma per il quale devo pagare le relative imposte?

Vorrei anzitutto tranquillizzarla circa la possibilità di una ipotetica usucapione da parte dei suoi coeredi. L'articolo 1164 del Codice Civile (interversione del possesso) prevede infatti che, qualora un soggetto abbia un titolo per possedere un bene (nel caso dei suoi coeredi la comproprietà), per poterlo usucapire deve fare opposizione contro il diritto del proprietario. Se lei non ha ricevuto dai suoi coeredi atto idoneo a costituire tale “opposizione”, il loro titolo di possesso non è mutato e, conseguentemente, non hanno iniziato a decorrere i tempi per l’usucapione. Per quanto riguarda il suo diritto ad ottenere la divisione dei beni ereditati, l'articolo 713 C.C. le dà facoltà di domandare in ogni tempo la divisione. Questo suo diritto può subire limitati vincoli i cui presupposti non appare esistano nel caso di specie. Il soddisfacimento del suo diritto in caso di mancato accordo con gli altri coeredi è, peraltro, di non facile accoglimento. Le consiglio quindi di rivolgersi ad un avvocato di fiducia che potrà assisterla e consigliarla nel caso concreto.

Ufficio Studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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