La Nuova Sardegna

Sassari

Perdita di avviamento, le regole per l’indennità

Il diritto scatta in alcuni casi di cessazione del rapporto di locazione

02 gennaio 2014
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Ho un ristorante e il proprietario dell’immobile all’undicesimo anno mi ha annunciato l’intenzione di non voler rinnovare il contratto di locazione. Negli anni non sono stato puntuale con il pagamento dei canoni (fino ad un ritardo di quattro mensilità) e mi chiedo se questo può pregiudicare il diritto all’indennità per la perdita di avviamento.

La mancata puntualità nel pagamento del canone, peraltro sporadica e modesta, nel corso del rapporto locativo non può assumere un ruolo vanificatore nel diritto all’indennità per la perdita di avviamento. La norma di riferimento è l’art. 34 della legge 392/78 “ …In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo ad immobili di cui all’art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. 267/1942, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai n.1) e 2) dell’art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le indennità alberghiere, a una indennità pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità (di pari importo) qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità”. La norma fornisce ogni elemento utile individuando in quanto è dovuta l’indennità di avviamento sia nell’ipotesi di mero rilascio sia nell’ipotesi in cui l’immobile venga riadibito entro un anno alla vendita di beni identici od affini a quelli oggetto di vendita precedentemente esercitata. Viene inoltre indicato il diritto del conduttore nel caso in cui non gli venga corrisposta la indennità dovuta. Riguardo poi al caso segnalato, non pare proprio che il legislatore abbia voluto penalizzare il conduttore per modeste e risolte inadempienze sorte durante la locazione anche in quanto è previsto espressamente che il locatore nulla deve corrispondere nel caso di risoluzione per inadempimento del conduttore. Ciò significa che la morosità può vanificare il diritto alla indennità di avviamento solo nel caso in cui sia la medesima morosità ragione della fine della locazione

Avvocato Giuseppe Bassu

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