La Nuova Sardegna

Carni, niente stop: sì allo smaltimento

Carni, niente stop: sì allo smaltimento

Il governatore Pigliaru ha firmato l’ordinanza valida per sei mesi. Scongiurato il blocco della distribuzione

25 gennaio 2017
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CAGLIARI. Scongiurato lo stop alla distribuzione di carne fresca: il governatore Francesco Pigliaru ha firmato l'ordinanza urgente per lo smaltimento degli scarti di macellazione bloccato su tutto il territorio regionale dopo il recente sequestro dello stabilimento Agrolip sarda di Macchiareddu. In questi giorni si era creato allarme per possibili problemi legati alla salute pubblica e il rischio dello stop della distribuzione di carne fresca. In base all'ordinanza, gli operatori, a seconda del tipo di scarto, potranno decidere se conferire i sottoprodotti di origine animale fuori dall'isola o se trasformarli e conferirli ai punti di stoccaggio o all'inceneritore del Tecnocasic di Macchiareddu con i dovuti trattamenti igienico sanitari (calce idrata, soda caustica al 2%). L’ordinanza, in vigore per i prossimi 6 mesi, è il frutto di uno stretto lavoro di équipe fra la presidenza della Regione e gli assessorati della Sanità e dell’Ambiente, a seguito delle sollecitazioni giunte dalle commissioni quinta (Attività produttive) e sesta (Salute e politiche sociali) del Consiglio regionale e dai diversi operatori del comparto. Oggi, per quanto riguarda i sottoprodotti di categoria 1 (soprattutto materiale specifico a rischio, non contenente parti di suino, come per esempio materia celebrale o oculare di bovini superiori ai 12 mesi, milze di ovini di qualunque età) possono essere stoccati e trasportati al di fuori della regione per lo smaltimento.

Discorso diverso riguarda i sottoprodotti di categoria 3 (per esempio: pelli, grasso, ossa, scarti della grande distribuzione, etc), poiché le attuali modalità di gestione adottate dagli operatori del settore non consentono di escludere la presenza di sottoprodotti di origine suina, il cui trasporto e smaltimento al di fuori della Sardegna non è consentito dalle norme in materia di eradicazione di Peste suina africana.

L’ordinanza prevede che gli operatori produttori di scarti di macellazione o di lavorazione debbano, entro tre mesi, garantire la separazione dei sottoprodotti di categoria 1 da quelli di categoria 3 e debbano provvedere allo smaltimento dei Soa di categoria 1 al di fuori del territorio regionale. L’articolo 2 dell’ordinanza prevede inoltre che gli operatori produttori di scarti di macellazione o di lavorazione e quelli del settore della distribuzione delle carni debbano provvedere alla separazione, da attuarsi sempre nel medesimo arco temporale, nell’ambito della categoria 3, degli scarti di origine suina da quelli di diversa specie. Tali sottoprodotti potranno quindi essere destinati allo smaltimento al di fuori del territorio regionale. All’art. 5 si spiega inoltre che per non oltre sei mesi dalla data dell’ordinanza, i sottoprodotti di categoria 3, in eccedenza a quelli smaltiti negli impianti e nelle forme già riportate, possono essere smaltiti, in via del tutto eccezionale, come rifiuti nelle discariche autorizzate del territorio regionale e dotate di idoneo impianto a biogas. Questi sottoprodotti potranno essere smaltiti solo dopo idoneo trattamento così da assicurare che i materiali non presentino rischi per la salute pubblica e animale.

Nei prossimi 6 mesi l’amministrazione regionale promuoverà tutte le iniziative utili e necessarie affinché si possa trovare una soluzione stabile e permanente per lo smaltimento di questi sottoprodotti così da garantire stabilità a tutto il comparto.

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