La Nuova Sardegna

Sla, morte di Walter Piludu: lo stop alle cure autorizzato dai giudici

Sla, morte di Walter Piludu: lo stop alle cure autorizzato dai giudici

Il caso dell’ex presidente della Provincia di Cagliari diventa nazionale, il tribunale: nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari contro la sua volontà

10 novembre 2016
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CAGLIARI. La vicenda di Walter Piludu, l’ex presidente della Provincia di Cagliari malato di Sla, morto nei giorni scorsi per aver rifiutato di continuare a sottoporsi ai trattamenti che lo tenevano in vita, rilancia il tema del fine vita e delle condizioni per decidere quando la propria esistenza deve cessare. Piludu è stato esaudito nella sua volontà, il giudice tutelare del Tribunale di Cagliari ha autorizzato la Asl 8 a cessare la somministrazione delle cure.

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È un fatto che in Italia nessuno possa essere sottoposto a cure contro la propria volontà. Vale l’esempio dei Testimoni di Geova che rifiutano le trasfusioni di sangue e nessuna entità li può costringere a subirle, ma ci sono esempi anche in campo oncologico, dove i pazienti rifiutano di sottoporsi alla chemioterapia e nessun medico la può imporre anche se ha il ragionevole dubbio che sia una scelta non adeguata alla malattia sopportata dal paziente.

Dunque la scelta di non andare avanti con attività terapeutiche che ormai tengono letteralmente in vita la persona che vi si sottopone rientra nel pieno diritto dell’individuo. Il problema, in questo caso, è solo uno: la manifestazione del consenso a sospendere una terapia che è l’unica a garantire la sopravvivenza di una persona. La manifestazione deve essere chiara e non fraintendibile. La decisione deve essere manifestata dalla persona malata che non vuole più continuare a sottoporsi a trattamenti. Il punto cruciale è su due aspetti: quando la persona è capace di intendere e di volere ma non ha modo di esprimere autonomamente il consenso e quando, invece, la persona non ha più questa capacità perché, ad esempio, è in coma. La figura chiave è quella dell’amministratore di sostegno dell’infermo che ha il compito di ricostruire la volontà a proposito del fine vita da parte del paziente quando era cosciente. Nel caso in cui invece il paziente sia privo di autonomia anche nell’esprimersi, ma capace di intendere e di volere, l’amministratore di sostegno deve raccogliere la volontà della persona malata. Che sia cosciente o no il paziente, la somministrazione delle cure può cessare solo dietro autorizzazione dell’Ufficio del giudice tutelare. (a. s.)

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