La Nuova Sardegna

Eolico, bocciata la legge di Cappellacci

Eolico, bocciata la legge di Cappellacci

La Consulta ha dichiarato illegittima la norma approvata nel 2012 che poneva vincoli paesaggistici

17 luglio 2014
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CAGLAIRI. La legge regionale che bloccava la realizzazione degli impianti eolici, o il loro ampliamento, oltre la fascia dei 300 metri dalla costa, se ricadenti in aree di pregio paesaggistico, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

La Consulta ha stabilito che le norme regionali introdotte dalla Giunta Cappellacci nel 2012 non potessero diventare legge regionale perché in contrasto le leggi dello Stato.

La Corte, accogliendo il ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri, ha, in particolare, dichiarato illegittimo l’articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2012 numero 25, che prevedeva «disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi».

Secondo l’avvocatura dello Stato la legge regionale non si limiterebbe a individuare «i siti non idonei» alla installazione degli impianti, ma individuerebbe in tutto il territorio regionale quelli idonei «ponendosi in contrasto con le nome statali». La Corte - nella sentenza - ha accolto l’argomentazione e ha ribadito che le Regioni «possono procedere all’individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti» ma ha sottolineato che la norma contestata, nell’individuare i siti idonei, «si pone in contrasto con le linee guida statali». In pratica - affermano i giudici costituzionali - il legislatore regionale «eccede alla propria competenza sovrapponendosi ai criteri adottati dallo Stato circa la localizzazione dei siti non idonei all’installazione degli impianti». Secondo la Consulta «il divieto generalizzato di installazione degli impianti su tutto il territorio sardo, risultava sottoposto alla condizione risolutiva dell'emanazione del Piano paesaggistico regionale. Quest'ultimo è stato adottato con la delibera della Giunta regionale numero 36/7 del 2006. Da ciò segue che, a tutt'oggi, non deve ritenersi vigente alcun divieto sul territorio sardo circa la realizzazione degli impianti e che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale, la disposizione della Consulta non rimuove nè esplicitamente, nè implicitamente alcun divieto previsto da fonte di rango primario regionale».

Inoltre «la norma impugnata non può essere interpretata come eccezione a un divieto, avente l'effetto di estendere le aree del territorio sardo suscettibili di ospitare gli impianti eolici. Al contrario, la disposizione censurata - dicono i giudici costituzionali - nell'individuare esclusivamente le aree ove è consentita la realizzazione di impianti eolici, produce l'effetto di legificare il divieto di posizionare detti impianti nelle zone non indicate, apprestando implicitamente una tutela di tipo “paesaggistico” a vaste aree, gli “ambiti di paesaggio costieri”, che non è coerente con la nozione di paesaggio». Riguardo alla seconda censura della Consulta la proroga dei titoli minerari e dei permessi di cava sino al 30 giugno 2013, la Corte rileva innanzitutto che «la Regione Sardegna non ha ancora adottato una legge organica in materia di valutazione dell'impatto ambientale».

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