La Nuova Sardegna

Oristano

Meno soldi dall’Asl: dal Tar no al ricorso della Casa di cura

di Elia Sanna

Contenzioso sul tetto di spesa modificato alla fine del 2013 Per i giudici l’azienda ha rispettato le direttive della Regione

20 marzo 2014
2 MINUTI DI LETTURA





ORISTANO. Si è conclusa con il rigetto del ricorso da parte del Tar il contenzioso sui limiti di budget annuali tra la Asl 5 e la Casa di cura Madonna del Rimedio. La prima sezione del tribunale amministrativo regionale, presidente Caro Lucrezio Monticelli, consiglieri Grazia Flaim e Giorgio Manca, ha respinto il ricorso perché lo hanno ritenuto infondato.

Il contenzioso aveva preso il via alle fine del 2013 quando la Asl 5, su decisione dello stesso direttore generale Mariano Meloni, aveva rideterminato, con una delibera, il tetto di spesa della Casa di cura per gli anni dal 2011 al 2013, per adeguarlo «a quello previsto per il 2012 (e, di riflesso, per il 2013) – si legge nella decisione del Tar – al livello determinato con la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2012, che erroneamente non era stato applicato in sede di stipula degli accordi contrattuali con la ricorrente per il 2012 e per il 2013».

La Casa di cura, difesa dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, aveva chiesto ai giudici amministrativi l'annullamento della delibera del direttore generale della Asl 5, i cui interessi erano tutelati dall'avvocato Salvatore Angelo Miscali. La Casa di cura, come confermato dal direttore Antonio Sulis, aveva contestato la delibera della Asl in virtù degli accordi contrattuali stipulati tra le parti nel 2011, per l’erogazione di prestazioni di ricovero per acuti, riabilitazione, lungodegenza, day service e attività ambulatoriale. Nell’accordo veniva assegnato alla Casa di cura Madonna del Rimedio un tetto di spesa annuale di oltre 10 milioni di euro sia per il 2011 che per il 2012.Decisioni «che hanno portato a fissare il tetto di spesa per il 2013 a € 9.430.776,73».

Secondo i giudici del Tar «in realtà, l'Asl 5, con la deliberazione impugnata, ha operato esclusivamente una correzione delle determinazioni assunte in precedenza in punto di individuazione dei tetti di spesa, rivelatisi non conformi alle vincolanti prescrizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale. E ciò ha fatto mediante l'esplicito appello ai poteri di autotutela e di annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi».

Anche la Casa di Cura avrebbe dovuto prevedere questa decisione: «Il punto è che, nella fattispecie oggetto della presente controversia, le correzioni operate dalla Asl sono state del tutto conformi alle riduzioni di spesa che la Casa di Cura avrebbe dovuto ragionevolmente attendersi sulla base delle deliberazioni della giunta regionale con le quali sono stati fissati i tetti di spesa per gli anni 2012 e 2013».

Deliberazioni, hanno ricodato i giudici del Tar, che sono «vincolanti per l'azienda sanitaria».

In Primo Piano
L’incidente

Scontro frontale sulla Sassari-Olbia, cinque feriti in codice rosso

Le nostre iniziative