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Olbia, Nizzi mantiene la prima promessa: musica sino alle due di notte

La movida notturna a Olbia
La movida notturna a Olbia

Il sindaco firma l'ordinanza sulla diffusione dei rumori percepibili all'esterno dei locali: lo spostamento è di un'ora (in estate) e di due ore (per il resto dell'anno)

22 giugno 2016
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OLBIA. Primo atto di Settimo Nizzi. Ieri mattina il neo sindaco ha firmato la prima ordinanza del suo mandato, disponendo lo spostamento del termine di orario per la diffusione della musica nei locali di Olbia. Come promesso in campagna elettorale, il termine è spostato alle ore 2 per tutto l'anno. A differenza dell'ordinanza di Gianni Giovannelli, che aveva disposto che la diffusione della musica, percepibile all'esterno dei locali , terminasse nle periodo estivo (11 maggio-15 settembre) alle ore 1, e invece a mezzanotte dal 15 settembre all'11 maggio.


 Questo il testo dell'ordinanza n.55 del 21 giugno. Oggetto: regolamentazione dell'attività di diffusione di musica all'esterno dei pubblici esercizi. Il sindaco : richiamata la propria precedente Ordinanza n. 51 del 31/05/2016 con la quale sono stati disciplinati gli orari e le modalità di svolgimento delle attività di diffusione musicale nei locali pubblici; VISTA la L. R. n. 5 del 18/05/2006, secondo cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande abilitano all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali, ad esclusione dei trattenimenti danzanti, purché l’esercizio dell’attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico; CONSTATATO che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli trattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali in cui questa Amministrazione ha autorizzato l’estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande; RITENUTO opportuno, in ragione della vocazione turistica del territorio comunale che nel periodo 01 gennaio -31 dicembre di ciascun anno la disciplina della diffusione della musica all’esterno dei locali pubblici debba soggiacere ad una regolamentazione più flessibile, purchè non crei pregiudizio alla quiete e al riposo delle persone; RITENUTO opportuno, altresì, stabilire il medesimo limite orario per la diffusione di musica all’esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, nonché dei circoli privati; VISTA la Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”, in particolare, l’art. 6 e l’art. 10, comma terzo; VISTO il DPCM 16/04/1999 n.215: “ Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti  acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 18/9/1997: “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” e successive modificazioni ed integrazioni; RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; Ordinanza del Sindaco N.55 del 21/06/2016. VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 del 18.06.1931, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione; VISTA la Legge n° 241/1990 e ss. mm. ed ii.; VISTA la Legge n° 447/1995; VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997; VISTO il D.P.R. n.616 del 24.07.1997; VISTA la Legge n° 689/1981 e ss. mm. ed ii.; VISTO il D.P.R. n° 227/2011; RICHIAMATA la L.R. n.5 del 18.05.2006; RICHIAMATA la normativa inerente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista nella delibera Regionale Sarda n° 54/3 art. 8; VISTO il Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA) approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 08/03/2016, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447 del
26/10/1995 ed in conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 e ss.mm.ii; RICHIAMATO l'art. 20 del Codice della Strada di cui al D.lgs. n° 285/92;
ORDINA L’attività di diffusione della musica dal vivo, o comunque riprodotta e percepita all’esterno dei locali pubblici (escluse le discoteche), non potrà essere percepita all’esterno degli stessi locali, dalle ore 02,00 nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno . Il medesimo limite orario si applica alla musica percepita all’esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, nonché dei circoli privati;
Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa ma non potrà essere percepita all’esterno dei locali, né negli ambienti abitativi. 1. Chiunque violi la disposizione di cui al punto precedente, fatta salva la sussistenza di
fattispecie penalmente rilevanti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00. 2. In caso di recidiva nel corso dello stesso anno solare, il Sindaco può disporre l’inibizione
dell’attività di diffusione di musica. Ordinanza del Sindaco N.55 del 21/06/2016 . 3. E’ data facoltà al Sindaco – su specifica istanza – di rilasciare autorizzazioni in deroga. 4. L’Ordinanza sindacale n. 51 del 31.05.2016 , con l’adozione del presente provvedimento, deve ritenersi revocata. Si precisa che l’attività di diffusione della musica dal vivo, o comunque riprodotta e percepita all’esterno dei locali pubblici (escluse le discoteche), nell’ambito degli orari previsti dalla presente Ordinanza sindacale, dovrà obbligatoriamente osservare i valori limite espressi in dB e tutti gli altri parametri prescritti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA) approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 08/03/2016. A tal fine dispone Chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente sonora fissa o mobile superi i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti o differenziali) è punito, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5.164,57. La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Olbia ed alla stessa
verrà garantita la più ampia pubblicità attraverso gli organi di stampa. La presente Ordinanza è trasmessa al Comando di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Statale ai fini della sua attuazione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla  pubblicazione.

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