La Nuova Sardegna

Nuoro

I giudici: l’alluvione non era prevedibile e i canali erano idonei

di Valeria Gianoglio

Villagrande, le motivazioni della sentenza di assoluzione «La progettazione era corretta e non presentava difetti»

05 ottobre 2014
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LANUSEI. «La progettazione dei canali era corretta e non presentava difetti», «le opere idrauliche presenti in Villagrande all’epoca dei fatti risultavano pienamente idonee al trasporto del flusso idrico proveniente da monte per quanto emerso in tutte le consulenze acquisite». E ancora: «a ciò deve aggiungersi l’imprevedibilità di un simile evento all’epoca in cui vennero poste in essere le condotte contestate, atteso che mai in precedenza, nel bacino di riferimento, si erano verificati simili fenomeni, tanto sotto il profilo della piovosità, quanto sotto quello dei movimenti franosi».

Nelle 39 pagine con le quali il tribunale di Lanusei spiega per quale motivo lo scorso 8 luglio ha assolto tutti gli imputati per l’alluvione di Villagrande Strisaili, c’è la storia di un paese, delle sue opere pubbliche, degli sforzi dell’uomo per metterlo in sicurezza, e del terribile alluvione che il 6 dicembre del 2004 aveva distrutto il paese e spezzato per sempre due vite.

Per quella tragedia erano finiti a giudizio a vario titolo con l’accusa di inondazione colposa e omicidio colposo, diversi tecnici e professionisti comunali: Serafino Rubiu, Sergio Cocciu, Valentino Vento, Ignazio Sau, Antonio Cabras. Difesi da Paolo Demuro, Gianluigi Mastio, Marcello Mereu, Basilio Brodu, Franco Carta, Renata Marredda, Guido Manca Bitti, Nicola Floris, Secondo l’accusa gli imputati non avevano fatto o progettato tutto il possibile per evitare il tracollo dei canali che dovevano consentire il deflusso delle acque. Il tribunale, tuttavia, all’inizio dello scorso luglio era stato di diverso parere e aveva assolto tutti. E in queste ore, attraverso il deposito delle motivazioni della sentenza, ha spiegato perché. Le trentanove pagine di motivazioni si possono riassumere in pochi concetti: le opere idrauliche progettate erano “idonee al trasporto del flusso idrico”, e l’evento-alluvione era imprevedibile, per cui non si poteva affrontare in modo diverso da come è stato affrontato. L’imprevedibilità era stata attestata da una relazione del servizio idrografico della Regione, che affermava – scrivono i giudici – che «tali eventi pluviometrici rivestono un carattere di assoluta eccezionalità, e devono essere considerati degli eventi anomali per lo stato attuale delle conoscenze idrologiche, tali da costringere ad aggiornare i modelli idrologici adottati».

I giudici, nel motivare le assoluzioni, battono molto sul fatto che quanto a contenimento dei flussi idrici, «la progettazione non presentava difetti, e non può ritenersi che la prevenzione della caduta a valle dei massi della portata di quelli rinvenuti nell’occorso a Villagrande, potesse ottenersi mediante opere di natura idraulica, oltretutto in un contesto di urbanizzazione e di edificazione affatto rispettoso di distanze dai letti dei torrenti». Per evitare i danni dell’alluvione, dicono i giudici, non sarebbero bastate “opere di natura meramente idraulica”, ma sarebbero serviti diversi lavori per sistemare i versanti e proteggere a monte il centro abitato.

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